OBIETTIVO

SCUOLA



Il personale della scuola ha la possibilità di partecipare alla “mobilità annuale”, cioè di poter prestare servizio per un anno, in una scuola diversa da quella in cui si è titolari, nella stessa o in altra provincia, senza modificare la propria sede di titolarità. Due sono le possibilità per la mobilità annuale: l’utilizzazione e l’assegnazione provvisoria.
ASSEGNAZIONI20192020

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
L'assegnazione provvisoria ha la finalità di consentire ad un lavoratore (docente, educatore o ATA) della scuola di poter prestare servizio, sempre per un anno e per esigenze di ricongiungimento, cura e/o di assistenza, in una scuola che sia più vicina alla residenza del proprio familiare (figlio, coniuge/parte di unione civile o convivente, genitore) oppure in scuole di altro comune nel caso in cui ci siano esigenze di cura connesse a gravi motivi di salute.

TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Personale docente (tutti i gradi) dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità su Istanze On Line
Docenti assunti ex DDG 85/2018 (c.d. Terzo anno di FIT) dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità cartacea
Utilizzazioni e ass. provvisorie verso le discipline specifiche dei licei musicali dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità cartacea Personale educativo e docenti di religione cattolica dal………………………………………… – modalità cartacea
Personale ATA (ausiliario, tecnico ed amministrativo) dal 9 luglio al 20 luglio 2019 – modalità cartacea

DOCENTI AL TERZO ANNO DI FIT
Anche i docenti ammessi al terzo anno del percorso FIT potranno
 richiedere l’assegnazione provvisoria (DDG 85/2018). In questo caso la presentazione delle domande dovrà ammenire in modalità cartacea nei medesimi tempi previsti per gli altri docenti.

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ANCHE NEL CASO DI DOMANDA DI MOBILITÀ  SODDISFATTA
Le assegnazioni provvisorie possono essere richieste a prescindere dagli esiti della mobilità definitiva purché in presenza dei requisiti di ricongiungimento/cura. In altri termini, sarà possibile presentare domanda di assegnazione provvisoria anche nel caso in cui la domanda di mobilità (provinciale o interprovinciale) sia stata soddisfatta nelle provincia richiesta ma in un Comune diverso da quello in cui ricorrono i motivi del ricongiungimento. 

PREFERENZE ESPRIMIBILI
L'assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia indicando fino a 20 preferenze per i docenti della scuola infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. L'assegnazione provvisoria non può essere richiesta all' interno del comune di titolarità salvo, come si dirà di seguito, nel caso di comuni suddivisi in distretti sub-comunali, nei quali i docenti potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche se la scuola indicata ricade nello stesso comune di titolarità, ma in un diverso distretto a condizione che siano in possesso di una delle precedenze previste dal CCNI.
Le preferenze sono esprimibili tramite i codici di: scuola, comune, distretto (o distretto sub-comunale) provincia.  Per partecipare ai movimenti con precedenza è obbligatorio indicare per esteso il codice del comune di ricongiungimento/cura (o distretto sub-comunale) qualora si richiedano anche sedi per altro comune.

PRECEDENZA PER I FIGLI DI ETÀ INFERIORE AI 6 ANNI E AI 12 ANNI
Si confermano le precedenze per i genitori con figli di età inferiore ai 6 anni e per le lavoratrici madri e i lavoratori padri con figli di età compresa tra i 6 e i 12, ma limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali. L’età del figlio è presa in considerazione nel termine del 31 dicembre. Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua l'assegnazione provvisoria.

ASSEGNAZIONE DELLO STESSO COMUNE DI TITOLARITÀ
Non sono consentite assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso comune di titolarità se non nei comuni suddivisi in distretti sub-comunali, ma esclusivamente per le esigenze previste dall’art. 8 del CCNI. Pertanto i docenti che presentano una delle precedenze previste dal CCNI potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria anche se la scuola indicata ricade nello stesso comune di titolarità, ma in un diverso distretto.

VINCOLO TRIENNALE
Per l’assegnazione provvisoria verso altra provincia non è previsto il blocco triennale per i neo assunti, fermo restando il possesso dei requisiti per poter presentare la domanda. 

ASSEGNAZIONE SU ALTRO RUOLO O CLASSE DI CONCORSO
L'assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o altro grado purché si sia già superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza e si abbia l'abilitazione per il ruolo o il grado richiesto (si tratta degli stessi requisiti previsti per presentare la domanda di mobilità professionale). Entrambi i requisiti devono sussistenere entro i termini di scadenza delle domande. E' possibile chiedere l'assegnazione provvisoria per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione, fatto salvo il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato. Di conseguenza, il docente titolare su posto di sostegno non potrà chiedere l'assegnazione anche per posto comune se non ha ancora superato il vincolo quinquennale su posto di sostegno.
La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Ciò significa che non è possibile inoltrare la domanda per altre classi di concorso\ordini di scuola senza aver inoltrato la domanda della classe di concorso di titolarità.

ASSEGNAZIONE SU POSTO DI SOSTEGNO DEI DOCENTI PRIVI DI TITOLO
Le assegnazioni sui posti di sostegno saranno attribuite prioritariamente, agli insegnanti specializzati al fine di salvaguardare il diritto allo studio degli alunni con disabilità e ad avere prioritariamente docenti specializzati. Tuttavia, così come previsto l'anno scorso, il personale senza titolo di specializzazione sul sostegno potrà richiedere, esclusivamente nell'assegnazione interprovinciale (quindi non nella provinciale), posti di sostegno a condizione che il suddetto personale stia per concludere il corso di specializzazione su sostegno o, in subordine, abbia svolto almeno un anno di insegnamento su posto di sostegno anche con un contratto a tempo determinato. 
Questa operazione avverrà sulle disponibilità residuali (fase 41 dell’Allegato 1), dopo aver effettuato l’accantonamento di un numero di posti pari a tutti i docenti forniti di specializzazione su sostegno presenti nelle graduatorie ad esaurimento, graduatorie di istituto e fasce aggiuntive, ai fini delle immissioni in ruolo e delle supplenze annuali. Questo al fine di salvaguardare il diritto allo studio degli alunni disabili.

Assegnazione provvisoria: quali documenti allegare
Modulistica - Utilizzazioni ed Assegnazioni Provvisorie

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