QUANDO IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE E’ ILLEGITTIMO
Lo studio legale La Cava ha già ottenuto numerosi successi in materia di diritto scolastico e di sanzioni disciplinari .
In questo articolo andremo a vedere quali sono le tipologie di sanzioni che possono essere irrogate ai docenti, chi detiene il potere sanzionatorio ed il relativo termine e, da ultimo, i principi fondamentali che caratterizzano la contestazione degli addebiti.
Sanzioni
Le prime due sanzioni, di competenza del dirigente scolastico sono:
– Avvertimento: richiamo all’osservanza dei propri doveri (art. 492 del T.U.);
– Censura: dichiarazione di biasimo scritta e motivata inflitta per mancanze non gravi riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri d’ufficio (art. 493 del T.U.).
Vi è poi la Sospensione dal servizio fino ad un mese, che secondo la Suprema Corte di Cassazione è di competenza dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (UPD).
La sanzione della Sospensione dal servizio da oltre un mese a sei mesi, prevede infrazioni molto gravi.
La Sospensione dall’insegnamento per un periodo di sei mesi e utilizzazione trascorso il periodo di sospensione per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti la propria funzione è prevista, invece, per chi commette reati puniti con pena detentiva non inferiore a tre anni, interdizione temporanea dai pubblici uffici, sospensione dall’esercizio della responsabilità genitoriale, ecc..
Da ultimo abbiamo il Licenziamento disciplinare (sanzione più grave), e le fattispecie afferenti tale tipologia di sanzione sono quelle contemplate dall’art. 55 quater del D.Lgs n. 165/2001.
Il procedimento disciplinare
Il procedimento è strumento di garanzia anche per il dipendente in quanto deve garantire soprattutto e principalmente il contraddittorio.
Se il Dirigente scolastico stabilisce che l’eventuale sanzione disciplinare non è di sua competenza ma dell’ufficio procedimenti, ha 10 giorni di tempo da quando accade per comunicare il tutto al Direttore regionale affinché quest’ultimo possa attivare il procedimento disciplinare.
Per le fattispecie di competenza del Dirigente scolastico si ha invece a disposizione un tempo pari a 30 giorni per concretizzare una contestazione di addebito.
La competenza concorrente tra Dirigente scolastico e Ufficio per i procedimenti disciplinari
In base al D.Lgs n. 75/2017 la competenza spetta al:
Dirigente scolastico, per il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a 4 ore di retribuzione e la sospensione dal servizio fino a 10 giorni;
Dirigente preposto all’ufficio procedimenti disciplinari per sospensione dal servizio superiore a 10 giorni, licenziamento con preavviso o senza.
I termini
I termini entro cui istruire il procedimento disciplinare sono perentori.
La contestazione degli addebiti deve essere fatta non oltre 30 giorni al dipendente da quando il Dirigente è venuto a conoscenza del fatto. All’interno della contestazione va specificato il giorno di convocazione del dipendente per il contradditorio a sua difesa: termine di preavviso di 20 giorni
Entro 120 giorni, poi, dalla contestazione d’addebito va concluso il procedimento con l’archiviazione o con l’irrogazione della sanzione.
La seconda fase del procedimento disciplinare – La difesa del lavoratore
Il Dirigente scolastico e/o l’ufficio per i procedimenti disciplinari, a seconda della rispettiva competenza, ha il dovere di sentire il lavoratore a sua difesa.
La Legge stabilisce, che fatta eccezione per il rimprovero verbale, l’organo competente ad irrogare la sanzione, contestualmente alla contestazione d’addebito è tenuto a convocare il lavoratore per il contraddittorio a sua difesa con l’eventuale assistenza di un avvocato, un sindacalista. Il preavviso a favore del dipendente deve essere di almeno 20 giorni.
Entro il termine fissato il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta, o in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l’esercizio della sua difesa.
Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. In tal caso si proroga il termine di conclusione del procedimento in misura corrispondente.
Al dipendente è consentito, su richiesta, l’accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il procedimento a suo carico.
L’incolpato ha l’onere di fornire ogni possibile prova a suo discarico, con la conseguenza che, una volta esauritosi il procedimento disciplinare, egli non può denunciare travisamento di fatti in base ad elementi che non si è curato di sottoporre all’esame del giudice disciplinare, salvo eventuale giudizio di falso degli atti da quest’ultimo posti alla base del provvedimento.
La terza fase del procedimento disciplinare – Irrogazione o Archiviazione – L’importanza della Motivazione
Entro 120 giorni dalla Contestazione di addebito si deve concludere il procedimento disciplinare, o con irrogazione della sanzione o con l’archiviazione. Ciò vale sia per il Dirigente scolastico che per l’Ufficio per i procedimenti disciplinari. L’organo competente è tenuto a motivare il provvedimento disciplinare in relazione alle difese avanzate dal lavoratore.
Se vi dovesse essere l’irrogazione della sanzione il docente potrà fare ricorso impugnando, innanzi al Giudice del Lavoro, la sanzione. E potrà impugnare anche gli atti endoprocedimentali, quali la Contestazione degli addebiti. Ma non potrà aggiungere, in fase di contenzioso, elementi a sua discolpa che non abbia già dichiarato e documentato nel momento del contraddittorio/difesa.
La sanzione deve essere motivata. Una delle cause più frequenti di annullamento da parte del giudice dei provvedimenti disciplinari è la carenza di motivazione, ovvero motivazione insufficiente, inadeguata, illogica. La motivazione è un elemento essenziale del provvedimento amministrativo; se non presente o non sufficiente, si incorre in un vizio di legittimità.
In ogni caso sono numerose le violazioni in cui spesso incorre il dirigente scolastico e l’UPD nell’irrogare la sanzione e per questo occorre contattare il nostro studio allo 090.643288 per chiederne l’annullamento.