202012.03
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ACCOLTO RECLAMO: I DOCENTI IN FASE D DEVONO ESSERE TRASFERITI

ACCOLTO RECLAMO: DOCENTI IN FASE D DEVONO ESSERE TRASFERITI
Il caso ha riguardato una docente assistita dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava , titolare a Milano, che con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato il 1 luglio 2020, pendente il giudizio di merito, era stata assunta il 1 settembre 2015 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria, posto comune, di avere quindi partecipato alla fase D delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017 provenendo da GAE senza ottenere il movimento richiesto (trasferimento interprovinciale per la scuola primaria), e di essere assegnata all’I.C. “Arcadia” di Milano, ma di non avere mai preso ivi servizio stante la concomitante assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, chiedeva in via d’urgenza nei confronti del M.I.U.R., dell’Ufficio scolastico regionali della Sicilia, degli Ambiti territoriali per le province di Messina e Milano e di tutti inseriti nell’elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2019/2020, scuola secondaria di primo grado, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l’a.s.2019/2020, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/2017, di: accertare e dichiarare la illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell’ambito territoriale di Messina A0015 e seguenti del 29 luglio 2016 e della mail di pari data di omesso trasferimento; conseguentemente ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai controinteressati e trasferendola, anche in sovrannumero, presso l’ambito territoriale “Sicilia A0015” e seguenti nella Provincia di Messina ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l’ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità.
La ricorrente è stata assunta, previo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, in data 1 settembre 2015 dalla c.d. fase zero del piano assunzionale ed è stata collocata nella c.d. fase D della mobilità interprovinciale 2016/2017, ottenendo punti 39 +6 per il ricongiungimento.
Il Tribunale di Messina in composizione collegiale ( LEGGI QUI) ha riformato l’ordinanza di rigetto emessa dal giudice di prime cura ed ha sancito il principio secondo cui ” mediante detto illegittimo accantonamento i docenti, che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da G.A.E., sono stati inspiegabilmente collocati in due fasi successive, con precedenza per i primi.
Questa ingiustificata differenziazione ha sconvolto il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità avente natura concorsuale, poiché basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli e le situazioni personali e familiari dell’interessato, con predeterminazione di specifici punteggi.
Pertanto, nella vicenda in esame la questione della priorità attribuita dal CCNI alla mobilità provinciale rispetto a quella interprovinciale, richiamata nell’ordinanza reclamata, non risulta dirimente, atteso che la lesione del diritto della reclamante è stato nella specie determinato a monte dalla suddetta riserva di posti in favore dei docenti inseriti nella graduatoria del concorso 2012″.
In definitiva il Tribunale ha statuito ” in riforma dell’ordinanza reclamata, ordina all’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio VIII Ambito Territoriale per la Provincia di Messina di provvedere all’immediato trasferimento di xxxx, quale docente di scuola primaria, presso un comune rientrante nell’Ambito Sicilia 0015″.
l’avvocato Vincenzo La Cava consiglia a tutti i docenti assunti ante 2014 o 2015 da Gae ( anche collocati nella fase D della mobilità )di proporre immeditato ricorso ( scadenza il 30.1.2021) inoltrando la seguente documentazione alla mail vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it:
1. contratto immissione in ruolo
2.ultimo cedolino
3.domanda di mobilità 2016/017
4.lettera di notifica( risposta usp)
5. bollettino dei trasferimenti
Per maggiore info contattare lo studio allo 090 346288 o visitare il vademecum presente sul sito www.avvocatovincenzolacava.it