202301.27
0

DOCENTE CON FIGLIO INFERIORE A TRE ANNI HA DIRITTO ALL’ASSEGNAZIONE TRIENNALE

DOCENTE MADRE DI FIGLIO INFERIORE A TRE ANNI HA DIRITTO AD OTTENERE ASSEGNAZIONE TRIENNALE.
Ancora una vittoria per lo studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava.
Il caso ha riguardato una docente della scuola primaria, titolare in provincia di Milano, in servizio in servizio in assegnazione provvisoria presso l’I.C “Boer- Verona Trento” di Messina.
LA stessa esponeva di essere madre di figlia nata a Milano il 9.8.2022 e quindi di età inferiore a tre anni, e che ivi risiedeva con la piccola e il coniuge che prestava attività lavorativa a Messina.
Riferiva che, in concomitanza con le operazioni di mobilità annuale per l’a.s. 2022/2023, aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n.151/2001 chiedendo agli UU.SS.PP. di Milano e Messina di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel comune di Messina secondo l’ordine di cui alla domanda.
Lamentava che la sua istanza era rimasta priva di riscontro da parte di entrambi gli ambiti territoriali.
L’istanza cautelare veniva accolta.
L’art. 42 bis cit. ha introdotto nel nostro sistema una misura specifica a tutela e sostegno della paternità e maternità che si applica anche al settore scolastico, implica interessi costituzionalmente rilevanti e deve essere bilanciata con le esigenze, altrettanto meritevoli di tutela, delle amministrazioni pubbliche; il beneficio in questione non costituisce, quindi, un diritto incondizionato del dipendente-genitore, essendo l’assenso rimesso ad una valutazione relativamente discrezionale delle amministrazioni coinvolte, che possono tuttavia negarlo solo per ragioni oggettive, chiaramente espresse, di carattere non ordinario.
Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, gli Ambiti Territoriali di Messina e di Milano non hanno riscontrato l’istanza formulata dalla odierna istante.
Entrambi i comportamenti sono illegittimi, essendo onere di entrambi gli Ambiti Territoriali, dare l’assenso o il dissenso entro il termine normativamente previsto.
Quanto alla sussistenza di posti disponibili nell’ambito territoriale richiesto, non può non rilevarsi che dagli elenchi allegati dalla ricorrente, risulta la presenza di posti disponibili per le sedi richieste dalla stessa.
Il Tribunale di Messina  con sentenza del 22.1.023 ha accolto il ricorso è ordinato alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all’assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, della docente in una delle sedi indicate nel Comune di Messina secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda e condannato le Amministrazioni scolastiche convenute a rifondere alla ricorrente le spese di entrambe le fasi del giudizio.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti con gigli inferiori di anni tre di contattare lo studio ai numeri 09.346288 e 090.6010007 e proporre immediato ricorso volto ad ottenere assegnazione triennale.