202305.12
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ILLEGITTIME LE ASSEGNAZIONI DA GPS

VITTORIA.ILLEGITTIMI I CRITERI DI NOMINA GPS
il caso ha riguardato una ricorrente assistita dall’Avvocato Vincenzo La Cava che chiedeva in via cautelare, di accertare e dichiarare l’illegittimità delle note prot. n. 28811 del 9.9.022, n. 31182 del 3.10.022 n. 33078 del 20.10.022 e n. 37354 del 10.11.022 con le quali l’amministrazione aveva pubblicato i bollettini degli incarichi e le graduatorie, afferenti ai turni di conferimento degli incarichi annuali/ supplenze Gps II fascia della Provincia di Roma con i quali si era provveduto a conferire per l’a.s. 2022/023 gli incarichi in favore dei docenti aventi punteggio inferiore, in quanto illegittimi e posti in violazione della legge 124 del 1999, del dm 242/ 021. Chiedeva, per l’effetto, di accertare e dichiarare il diritto a ricevere, in virtù del maggior punteggio posseduto, l’incarico annuale per l’a.s. 022/023 presso uno degli istituti di cui alla domanda ricadenti nella Provincia di Roma ( il Liceo Artistico e Linguistico Picasso, Pomezia ( Codice Meccanografico : RMSD11000B) classe di concorso secondaria di secondo grado A026 ed illegittimamente assegnati a docenti con minore punteggio, ordinando all’amministrazione di conferirle, ora per allora, l’incarico annuale predetto sino al termine delle attività didattiche, con il diritto al risarcimento per tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto sino alla effettiva stipula del contratto.
Deduceva, a fondamento della domanda, di essere docente di scuola secondaria di secondo grado, e di aver presentato, in data 15.8.022, formale domanda di aggiornamento delle graduatorie di seconda fascia (Graduatorie provinciali per le supplenze) in Provincia di Roma per le classe di concorso A026 (matematica), A047(scienze matematiche applicate), ADSS (sostegno), conseguendo il punteggio pari a 96,5 posizionandosi al posto n. 171; che con la predetta domanda, aveva espresso le 150 sedi con scuole rientranti nella Provincia/Comune di Roma con preliminare preferenza “scuola ospedaliera carceraria serale adulti classe di concorso sostegno” ed a seguire scuole normali classe di concorso A026; che tuttavia, l’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, dopo i primi due turni di nomina per le supplenze da Gps( note prot. 28811 del 9.9.022 e nota prot 31182 del 3-10.022), aveva provveduto, in data 20.10.022 con nota prot 33078, a pubblicare la graduatoria attinente al terzo turno di nomine, conferendo incarico a docenti con punteggio inferiore a quello vantato dalla ricorrente e per le medesime sedi; che, pertanto, l’aspirante docente xxxxx, avente posizione in graduatoria 926 con 41 punti ( inferiore a quella vantata dalla ricorrente e con minore punteggio), aveva ottenuto incarico annuale (sino al 31.8.023) presso il Liceo Artistico e Linguistico Picasso, POMEZIA
pretermettendo illegittimamente la ricorrente, sebbene quest’ultima avesse indicato la medesima sede ( V. al num 63 e 67 della domanda) e classe di concorso ( A026); che successivamente, nel quarto turno di nomine, con bollettino del 10 novembre 2022( nota prot 37354) la ricorrente era stata nuovamente pretermessa dalla aspirante docente Pezzella Luisa in posizione 1016 con 38,5 punti per una cattedra annuale presso il Liceo Artistico e Linguistico Picasso, Pomezia per la medesima classe di concorso A026.
Lamentava che, non avendo ella indicato tutti i tipi di scuola/posto, ma esclusivamente “OSPEDALIERA CARCERARIA SERALE ADULTI”, e non essendo stata soddisfatta (in tale fase) era stata dichiarata implicitamente rinunciataria, e quindi esclusa dalle successive procedure di nomina, sebbene il maggiore punteggio acquisito, non potendo pertanto concorrere alle successive operazioni di conferimento degli incarichi sino al termine delle attività didattiche per le sedi ed i tipi di posto preferiti nei limiti delle disponibilità che registrate.
Eccepiva, quindi, che erroneamente il c.d. algoritmo, nella attribuzione delle supplenze annuali, l’avesse ingiustamente considerata rinunciataria per l’intera procedura di attribuzione delle supplenze da GPS, solo per aver richiesto sedi che nella prima convocazioni non risultavano disponibili o risultavano assegnate a docenti con maggiore punteggio, e per tale ragione era stata considerata rinunciataria nelle successive convocazioni, anche rispetto alle sedi richieste e resesi disponibili successivamente, in palese violazione del criterio meritocratico sancito dalla legge 124 del 1999 stante la palese violazione del principio meritocratico.
Il tribunale di Roma con sentenza del 9 maggio 2023 (  LEGGI QUI) accogliendo la tesi dell’avvocato La Cava ha acclarato il principio secondo cui “Dagli atti di causa emerge anzitutto una violazione dell’art 12 co. 8 OM 60/2020 il quale prevede che “le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione”.
Tale prescrizione è stata violata in quanto , successivamente al primo turno di nomina, essendosi rese nuovamente disponibili sedi non risultate vacanti nel primo turno, ma ricomprese nell’elenco delle preferenze manifestate dalla ricorrente, si è proceduto ad assegnarle ad aspiranti con punteggio e posizione inferiore, proseguendo con lo scorrimento della graduatoria”.
in definitiva il Tribunale ha accolto il ricorso disponendo il diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento integrale del punteggio maturato per l’attribuzione degli incarichi per l’anno scolastico 2022/23 relativamente alla classe di concorso secondaria di secondo grado A026, sulla base dei criteri di cui all’O.M. 60/2020 e della circolare n.25089 del 6/8/2021, con conseguente attribuzione della sede che le risulterà spettante;

L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che non hanno ottenuto incarichi da GPS di contattare lo studio ai numeri 090-346288 e 090-6010007 e proporre immediato ricorso