202009.15
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L..104/1992 PER ASSISTERE MADRE: TRIBUNALE DI PALERMO ACCOGLIE RICORSO

Ancora una vittoria da parte dello studio dell’avvocato Vincenzo La Cava
Il Tribunale di Palermo con decreto n 27265/2020 del 04/08/2020 ( LEGGI QUI) ha accolto il ricorso di una docente della scuola secondaria di secondo grado, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.2016, ed attualmente in servizio, presso l’I.C. “Marco Polo” di Palermo .
La ricorrente aveva partecipato alla mobilità interprovinciale in-detta con ordinanza ministeriale n. 183 del 23.03.2020 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale.
Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art. 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diversi comuni, scuole e provincie disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimento.
In particolare la docente aveva indicato quali sedi preferite diverse scuole rientranti nel comune di Messina, nei distretti 037, 038, 035, 036, 999, 033, 032 o comunque nella provincia di Messina chiedendo con apposita istanza l’accertamento del diritto alla precedenza atteso che la di lei madre risultava portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992, giusto verbale della commissione medica.
Il giudice del lavoro dott.ssa Santina Bruno ha accolto il ricorso dell’avvocato La Cava disponendo “Né può affermarsi che la richiamata tutela trovi limite nell’art. 13, comma 1, CCNI mobilità 2019/2022, secondo cui la precedenza viene riconosciuta soltanto in caso di trasferimenti nell’ambito della stessa provincia, dovendosi ritenere detta norma nulla ex art 1418 CC, come già affermato da questo Tribunale con pronunce che si intendono richiamate anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., per violazione di norma imperativa.
Pertanto, tenuto conto del tipo di accertamento proprio della presente fase processuale, deve affermarsi il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio collegato al diritto di preferenza ex art. 33 legge n. 104/1992, con le relative conseguenze in ordine alla individuazione dell’ambito di assegnazione”, dichiarando il diritto della ricorrente alla valutazione del titolo di precedenza previsto dall’art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 con riferimento alla relativa classe di concorso e secondo l’ordine delle preferenze indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa; – per l’effetto ordina all’amministrazione resistente di trasferire la ricorrente presso la scuola spettantele in base al punteggio riconosciuto anche in forza del titolo di precedenza di cui sopra ed in base alle priorità indicate nella domanda di trasferimento;
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno formulato domanda di trasferimento interprovinciale ed assistono parenti ed affini sino al terzo grado con disabilità ex art 3 c. 3 legge 104/1992 di contattare lo studio allo 090 346288 ed inoltrare la documentazione presente sul sito : wwww.avvocatovincenzolacava.it al link ” vademecum”