202109.01
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LEGGE 104/92; TRASFERITA DOCENTE PER ASSISTERE IL PADRE

ANCORA UNA IMPORTANTISSIMA VITTORIA OTTENUTA IN MATERIA DI PRECEDENZA EX LEGGE 104/1992 PER ASSISTENZA AL PADRE.
il caos ha riguardato una docete assistita dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava assunta a tempo indeterminato il 1.9.014, ed in servizio presso I.C. Merendino di Capo D’ Orlando
La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 106 del 29.3.021 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale e passaggio di cattedra.
Con le predette domande la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale/ passaggio di cattedra ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diversi comuni, scuole e provincie disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimento.
In particolare la docente ha indicato quali sedi preferite diverse scuole e distretti rientranti nel comune Messina e comunque la Provincia di Messina chiedendo l’accertamento del diritto alla precedenza atteso che il di lei padre risultava portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/1992 verbale della commissione medica Inps.
Sicchè con mail e lettera di notifica alla ricorrente non è stata assegnata la precedenza richiesta e ciò per effetto dell’illegittima applicazione ed attuazione dell’O.M. n. 106/2021 attuativa del CCNI del 31.12.2019, prorogato sebbene la disponibilità dei posti nonché l’assenza di ragioni oggettive tali da giustificare il diniego .
Orbene la ricorrente nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della precedenza di cui alla l.104/1992 non si è visto riconoscere il proprio diritto alla precedenza nei trasferimenti interprovinciali .
il Tribunale di Patti( con provvedimento dei 31 agosto 2021) ( leggi qui)  ha accolto il ricorso e disposto” SOSPENDE l’efficacia del bollettino/elenco dei trasferimenti della Provincia di Messina scuola secondaria di secondo grado pubblicato il 7.6.021 nella parte in cui non è stata assegnata la precedenza alla ricorrente;- ORDINA al Ministero resistente, contumace, di provvedere al trasferimento interprovinciale della ricorrente a far data dall’A.S. 2021/2022 presso una scuola ricadente nei comuni di cui alla domanda di trasferimento, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l’A.S. 2021/2022, anche in soprannumero, così che le sia consentito di prestare assistenza al padre portatore di handicap grave;
La docente non dovrà pertanto tornare presso la scuola di titolarità e prenderà servizio presso la scuola ove risiede unitamente al padre.
L’Avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti referenti unici di parenti ed affini sino al terzo grado che hanno partecipato alla procedura di mobilità 2021/9022 e non hanno ottenuto il trasferimento e/o assegnazione provvisoria di contattare lo studio ai numeri 090 346288 . 090. 6710007 al fine di proporre immediato ricorso.