202102.26
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MOBILITA’ E L.104/1992 MADRE: TRIB CATANIA TRASFERISCE DOCENTE

Ancora una vittoria in materia di mobilità scuola da parte dello studio legale La Cava .
Il caso ha riguardato un docente a tempo indeterminato dal 2015 di scuola secondaria di secondo grado con sede di titolarità in Matera e in assegnazione provvisoria in San Giovanni La Punta, che aveva partecipato ai sensi della legge n. 107/ 2015 alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2018/19, e chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza ex art. 33 L. n. 104/1992 in ragione della condizione di handicap grave della madre.
Ha lamentato che non gli è stato riconosciuto il suddetto diritto e che di conseguenza non ha ottenuto il movimento richiesto.
Aveva quindi chiesto di accertare e dichiarare il diritto di precedenza ex art. 33 L. n. 104/1992, e, per l’effetto, l’assegnazione presso un istituto scolastico dell’ambito territoriale Sicilia 006 o 009, o comunque in uno degli ambiti territoriali secondo l’ordine indicato in domanda.
Il docente seguendo pedissequamente i consigli dello studio legale ha inserito il verbale della commissione medica all’interno della domanda di mobilità .
Il Tribunale di Catania con sentenza del 23.2.2021 ( LEGGI QUI) ha accolto il ricorso disponendo che “La norma contrattuale, nella specie si pone nella parte sopra evidenziata in aperta violazione del diritto all’assistenza di persone legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità di sicura rilevanza costituzionale.
A ciò si aggiunga che la clausola del CCNI mobilità del personale docente, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio referente unico che assista genitore affetto da handicap in situazione di gravità alla sola mobilità provinciale, appare discriminante e non coerente, negando paradossalmente la maggior tutela proprio a quei docenti che siano stati assegnati a sedi lontane dalla loro residenza, risultando quindi manifestamente lesiva della norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione”.
Ha quindi ordinato alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare il docente ad una sede di servizio nella provincia di Catania ad esso spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda”.
Lo studio legale La Cava consiglia a tutti i docenti che vorranno far valer il diritto di precedenza per parenti ed affini ex l. 104/1992 di contattarci allo 090 346288 oppure 090 6010007 oppure seguirci sul gruppo fb ” Mobilità scuola 2021/022″ o visitare il sito : www.avvocatovincenzolacava.it sarete seguiti in tutte le fasi della mobilità;