202201.03
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SCUOLA E OBBLIGO VACCINALE: RICORSO SOSPENSIONE DAL SERVIZIO

RICORSO AVVERSO LA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA PER I DOCENTI NON VACCINATI:
Lo studio legale la Cava ha deciso di avviare i ricorsi d’urgenza innanzi al Tribunale del Lavoro avverso i provvedimenti di sospensione dall’attività lavorativa e della retribuzione emessi dai dirigenti scolastici.

Il ricorso è  rivolto a tutto il personale scolastico e finalizzati ad ottenere la reintegra nel posto di lavoro e la restituzione delle mensilità trattenute.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n. 172/2021 è stato introdotto l’obbligo vaccinale anche per il personale scolastico.
Il Dl 44/2021, all’art. 4-ter, prevede l’obbligo vaccinale dal 15/12/2021, tra gli altri, per il:
a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
Al successivo comma 2 si precisa che: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attivita’ lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1”.
La sanzione prevista per il mancato adempimento dell’obbligo sopra descritto consiste nella immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, ma con l’ulteriore sanzione della privazione della retribuzione e degli altri compensi o emolumenti, comunque denominati. Sospensione che non può superare il periodo di sei mesi decorrenti dal 15/12/2021.
A nostro avviso il provvedimento di sospensione ed ancor prima l’invito a produrre la documentazione emessa dai dirigenti scolastici, non essendoci svolgimento dell’attività attività lavorativa, è illegittima se rivolta alle seguenti categorie di docenti che  devono ritenersi escluse dall’effettuazione della vaccinazione anti sars covid-2. se già AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELL’INVITO RIVOLTO DAL DIRIGENTE SCOLASTCIO, si trovano in:
1.congedo parentale;
2.aspettativa
3.congedo ex L.104/92;
4. malattia certificata dalla struttura sanitaria;
Ecco i documenti necessari per proporre ricorso;
1. ultima busta paga;
2. invito a produrre documentazione da parte del dirigente( da contestare entro 5 giorni con diffida da parte del nostro studio legale;
3.certificazione attestante esenzione( malattia, congedo, aspettativa)
Per contestare l’invito  a produrre la documentazione inoltrato dal dirigente scolastico e per aderire ai nostri ricorsi d’urgenza ex art 700 cpc innanzi al tribunale del lavoro inoltraci una mail a : vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it oppure  ai numeri 090 346288- 090 6010007;