201610.26
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Scuola: Il punteggio pre ruolo deve essere equiparato a quello di ruolo. Al via i nuovi ricorsi

Dopo il successo ottenuto lo scorso 21.4.016 con la sentenza emessa dal  Tribunale di Roma, lo studio legale La Cava ha deciso di avviare nuovamente i ricorsi volti al ricnoscimento per intero del  punteggio per il servizio pre ruolo.

Riteniamo che  l’amministrazione statale,  continui erroneamente, nella valutazione del punteggio per il servizio pre ruolo,  ad operare una forte discriminazione tra il personale assunto a tempo determinato  rispetto a quello assunto a tempo  indeterminato.

Difatti,  sulla base dell’insegnamento della Corte di Giustizia UE, per giustificare una disparità di trattamento tra lavoratori con contratti a termine e lavoratori a tempo indeterminato, occorre l’esistenza di elementi precisi e concreti( che certamente non potranno essere le disposizioni in interne che si pongono in contrasto con i principi comunitari) che differenziano tale tipo di lavoro nel suo contesto ed in base a criteri oggettivi e trasparenti sicchè tale disparità deve far fronte ad un reale bisogno si da essere idonea a conseguire l’obiettivo desiderato e sia necessaria a tale fine.

La normativa di riferimento prescrive che  il servizio di anni pre-ruolo, per quanto attiene la mobilità volontaria ed a parità di ordine d’istruzione, ha ancora una valutazione ridotta del 50% rispetto al servizio svolto nel ruolo di appartenenza. Se poi si passa al calcolo del punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo per la mobilità d’ufficio, o per le graduatorie interne d’Istituto, il valore del punteggio di tale servizio è calcolato nel seguente modo: per i primi 4 anni spettano 3 punti ogni anno, e per gli anni pre-ruolo  successivi ai primi quattro il punteggio si riduce addirittura a soli 2 punti ogni anno. In sostanza, mentre un anno di ruolo viene valutato, per la mobilità degli insegnanti, 6 punti, la valutazione del punteggio pre ruolo per la mobilità volontaria vale la metà, cioè 3 punti.

Riepilogando si ha che per la mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, e per la compilazione delle graduatorie interne d’Istituto per l’individuazione dei docenti soprannumerari, la valutazione del punteggio pre-ruolo viene così determinata: 3 punti per ognuno dei primi 4 anni e 2 punti per ogni anno di pre-ruolo eccedenti i quattro anni suddetti.Mentre per la mobilità volontaria il punteggio di pre-ruolo vale unicamente 3 punti ogni anno.

Ora  il  calcolo del punteggio sull’anzianità di servizio pre-ruolo è in netto contrasto acnhe  con la direttiva europea 1999/70 che vorrebbe lo stesso punteggio per anni di ruolo e anni di pre-ruolo, almeno per la stessa tipologia d’insegnamento al pari la  retribuzione che deve certamente essere commisurata allo stipendio tabellare dell’insegnante a tempo indeterminato tenendo in considerazione però l’anzianità maturata nel corso dei rispettivi contratti.

Nel caso di specie una docente, assistita dal nostro studio , ed  immessa in ruolo nel 2011  con un servizio pre ruolo con decorrenza 2003 sulla classe di concorso A019  ha avuto riconosciuto con sentenza del 21.4.016 emessa dal Tribunale di Roma , l’intero punteggio per il  servizio di insegnamento svolto con contratti a tempo detrminato,  il diritto alla modifica del punteggio maturato con aggiunta di ulteriori 48 punti (  riconoscendo quindi 12 punti per ciascun anno di pre ruolo) rispetto a quelli attribuiti inizialmente ed erroneamente attribuiti dal Miur. La nostra assistita è stata collocata inoltre nella corretta posizione stiupendiale conseguente alla retrodatazione giuridica del ruolo al 2003 ( dal primo contratto a tempo determinato)  ed ha avuto il riconowscimento pari ad € 12.126,00 per le differenze retributive.
Per aderire al ricorso e ricevere informazioni  inoltra una mail a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it oppure contattare il nostro studio allo 090.346288.