TRASFERITA PER ASSISTERE FIGLIO MINORE DI ANNI 3
Ancora una vittoria da parte dello studio legale La Cava in materia di assegnazione triennale ex art 42 bis dlgs151/2001.
Il caso ha riguardato una docente a tempo indeterminato attualmente in servizio presso l’Istituto “Enzo Rossi” di Roma che aveva esposto di aver chiesto con istanza del 1 settembre 2022 di usufruire del diritto all’assegnazione temporanea previsto dall’art. 42-bis del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, presso una sede nel comune di Messina, dove lavora il coniuge, rappresentando di avere un figlio minore di tre anni; che detta istanza è rimasta senza esito. Ha chiesto pertanto di ordinare alla datrice die lavoro di disporre l’assegnazione temporanea presso la sede richiesta.
Il Tribunale di Roma ( con sentenza del 23.2.023) accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato La Cava ha disposto che “nel caso in esame: la disponibilità di posti nel comune di Messina è documentata dal bollettino nomine in atti; la ricorrente ha presentato l’istanza in data 1.9.22 ( prima del compimento dei tre anni di età del figlio) e l’amministrazione non ha emesso alcun provvedimento né si è costituita in giudizio in modo da fornire specifici elementi ed eventuali situazioni problematiche che verrebbero a crearsi in caso di trasferimento della ricorrente, con la difficoltà di sostituzione con personale parimenti qualificato” e per l’effetto “Ordina alle amministrazioni resistenti di disporre l’assegnazione temporanea della ricorrente ex art. 42-bis D. Lgs. 151/01 ad una delle sedi disponibili del Comune/Provincia di Messina quale docente di scuola secondaria di secondo grado anche in sovrannumero”
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti genitori di figli inferiori a 3 anni ( anche soggetti a vincolo) di proporre immediato ricorso.
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