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MOBILITA’ POSTE ITALIANE: ECCO COME OTTENERE IL TRASFERIMENTO

MOBILITA’ POSTE ITALIANE:  ECCO COME PRESENTARE LA DOMANDA

La disciplina della mobilita’ territoriale volontaria in Poste Italiane è contenuta nel CCNL Poste Italiane e nel successivo Accordo del 20 giugno 2023 sulla mobilità cosiddetta nazionale nonché, per gli ambiti regionale e provinciale, in una miriade di accordi stipulati su base decentrata (cioè a livello locale).
L’accordo ha disciplinato una articolata procedura con la quale il lavoratore che intenda trasferirsi ha l’onere di inserire entro un determinato termine (per il 2025 è stato indicato il 15 febbraio) la propria richiesta sulla piattaforma telematica approntata dall’azienda indicando un’unica sede di preferenza e successivamente l’azienda pubblica una graduatoria per ogni sede e per ogni profilo di inquadramento contrattuale tenendo contro dei criteri specificati nell’accordo medesimo;
Successivamente i lavoratori utilmente collocati in graduatoria potranno via via verificare, attraverso la consultazione della predetta piattaforma telematica, i posti che l’azienda dovesse rendere disponibili su una determinata sede (provincia) e, nel caso, procedere ad effettuare la scelta dei singoli uffici postali ritenuti di maggior gradimento; – infine, in virtù del meccanismo di scorrimento delle singole graduatorie vengono quindi determinati i trasferimenti.
Tuttavia, il predetto accordo nulla riferisce circa l’identica possibilità per chi assiste parenti e/o affini entro il terzo grado (ex L. 104/92).
Ma v’è di più.
Difatti l’accordo di che trattasi nulla riferisce neanche circa l’eventuale precedenza che deve essere accordata ai suddetti caregiver (sic!) imponendo altresì agli stessi la permanenza sulla sede di appartenenza in aperta violazione del principio gerarchico delle fonti.
Anche la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, più volte si è espressa nel senso favorevole a questa tipologia di impiegati di Poste Italiane Spa (V. da ultimo Corte di Cassazione, ord. del 12/09/2023).
Tale problematica è stata, peraltro, messa in risalto proprio dal già citato provvedimento della Suprema Corte, laddove la stessa ha avuto modo di affermare “che la società datrice, che ne era onerata, non aveva dato la prova che nel bilanciamento delle esigenze organizzative tra la sede chiesta e quella ricoperta vi erano ragioni che precludevano il trasferimento della lavoratrice in posizione di particolare tutela essendo la stessa incontestatamente titolare del diritto ad ottenere un avvicinamento al disabile da lei assistito”.
Lo studio legale La Cava, esperto in materia di trasferimento ex legge 104/1992, ha già ottenuto vittorie riuscendo a trasferire un dipendete da Monza a Messina in due mesi con provvedimento d’urgenza.(  ordinanza del 4.12.2024 ( leggi qui)  .
il caso ha riguardato un dipendente delle poste Italiane con contratto a tempo indeterminato full time presso il Cd di Monza;
lo stesso assistito dall’avvocato Vincenzo La Cava aveva inoltrato apposita domanda di mobilità volontaria chiedendo il trasferimento presso la sede postale di Messina, al fine di poter assistere, quale referente unico, il padre disabile grave ai sensi dell’art.3, comma 3, legge 104/1992 come da verbale della Commissione Medica INPS;
lo steso non aveva ottenuto il trasferimento, non essendogli stato riconosciuto il diritto di precedenza di cui all’art. 33 legge 104/1992;
difatti illegittimamente la contrattazione collettiva di settore ed in specie il verbale d’accordo del 20.6.2023 contenente linee guida per le domande di trasferimento su base volontaria non prevede il diritto al trasferimento per l’ipotesi di dipendente che sia referente unico di genitore disabile, accordando la precedenza solo laddove la disabilità colpisca il lavoratore stesso, il coniuge o convivente “more uxorio” ed i figli;
ora il suddetto verbale d’accordo è illegittimo per contrarietà a norma di legge, in specie art.33 legge 104/1992, posto a tutela di valore costituzionale di primaria rilevanza quale la salute;
a dire dell’avvocato La Cava non sussistono esigenze da ravvisare un’eccedentarietà del personale dell’ufficio di Messina – il cui organico è coperto solo per il 75% da lavoratori a tempo indeterminato, raggiungendo il 114% per effetto di svariate assunzioni a tempo determinato – né una scopertura di organico dell’ufficio di provenienza (Monza);
che prescindere dalla prova di effettive esigenze organizzative, tecniche e produttive, da valutarsi in concreto, limitando il diritto riducendo il novero dei beneficiari, come fa l’accordo del 20.6.2023, determina un illegittimo sbilanciamento tra interessi di rango costi-tuzionale, determinando la prevalenza di quello di minor rilevanza
il Tribunale di Roma ha accolto il provvedimento cautelare disponendo il trasferimento del ricorrente per assistere il padre disabile presso la sede di Messina anche in sovrannumero.

Pertanto possono aderire ai RICORSI i:

  1. I dipendenti di poste  che assistono parenti e/o affini disabili ex l.104/1992 sino al terzo grado sottoposti al VINCOLO di permanenza.

Ebbene il vincolo di permanenza presso la sede di titolarità deve ritenersi illegittimo e pertanto non potendo presentare domanda on line è necessario inoltrare entro e non oltre il 15 febbraio 2025 apposita istanza cartacea ( SCARICALA ) a poste italiane seguendo le indicazioni ivi previste  conservando le ricevute di ritorno della pec o della raccomandata a.r.

A seguito del mancato accoglimento della istanza occorre proporre ricorso d’urgenza ex art 700 c.p.c. volto ad ottenere la partecipazione alla procedura di mobilità nonchè il conseguenziale trasferimento;

2. I dipendenti di poste dipendenti di poste che assistono parenti e/o affini disabili sino al terzo grado  ex l. 104/1992

Ebbene la mancata previsione della precedenza  nei trasferimenti per chi assiste il parente/ affine  disabile sino al terzo grado deve ritenersi  illegittimo e pertanto  è necessario inoltrare entro e non oltre il 15 febbraio 2025 apposita istanza cartacea ( SCARICALA) a poste italiane seguendo le indicazioni ivi previste  conservando le ricevute di ritorno della pec o della raccomandata a.r.

A seguito del mancato accoglimento della istanza occorre proporre ricorso d’urgenza ex art 700 c.p.c. volto ad ottenere la partecipazione alla procedura di mobilità nonchè il conseguenziale trasferimento;

PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO OCCORRE SUCCESSIVAMENTE INOLTRARE I SEGUENTI DOCUMENTI IN FORMATO PDF:

a) contratto di assunzione a tempo indeterminato

b) ultimo cedolino;

c)istanza cartacea con ricevute;

d) eventuale diniego di poste;

e) verbale commissione medica del disabile;

f) stato di famiglia e residenza del disabile;

g) titoli di viaggio che comprovano assistenza;

La predetta documentazione deve essere inoltrata alla seguente mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it

Per maggiori info contatta lo studio Legale La Cava ai numeri 090. 346288 e 090. 6010007