201605.20
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RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA DOCENTI

Ecco la nostra breve guida sulla ricostruzione della carriera rivolta a tutti i docenti appena immessi in ruolo e che hanno superato il periodo di prova.

Terminato il periodo di prova occorre chiedere, presso la segreteria della scuola di titolarità, la valutazione del servizio, sia a tempo determinato sia in altro ruolo, svolto dal docente prima dell’immissione nel ruolo e ciò al fine di far valutare i periodo di pre ruolo nell’anzianità di servizio e contestualmente chiedere sia la giusta collocazione stipendiale che l’intero punteggio del pre ruolo.

Quando va presentata la domanda di ricostruzione della carriera?

La domanda di ricostruzione di carriera deve essere presentata alla scuola di titolarità dopo aver superato l’anno di prova.
Con le novità introdotte con la l. 107/2015 la domanda deve essere presentata dal 1 settembre al 31 dicembre di ogni anno scolastico,

Il diritto alla ricostruzione si prescrive decorsi dieci anni dalla conferma in ruolo, sotto il profilo economico invece, la prescrizione matura a 5 anni(ossia nel caso in cui si debbano richiedere arretrati).

Quali sono le fasce stipendiali?

La ricostruzione della carriera serve al docente per ottenere il giusto inquadramento stipendiale.
Difatti tutti i docenti di ruolo oggi, pur non sapendolo, percepiscono uno stipendio inferiore rispetto a quello dovuto proprio in virtù della errata ricostruzione della carriera operata dall’amministrazione.
Pertanto il docente deve essere collocato nella fascia stipendiale spettante in base agli anni di servizio da cui deriva un aumento della retribuzione.

Le fasce stipendiali per i docenti assunti prima del 01/09/2011 sono:

1. 0-2
2. 3-8
3. 9-14
4. 15-20
5. 21-27
6. 28-34
7. 35

Per i docenti assunti al 01/09/2011:

1. 0-8
2. 9-14
3. 15-20
4. 21-27
5. 28-34
6. 35

Perché fare ricorso?

L’amministrazione scolastica continua a ricostruire la carriera in modo parziale ed errato in applicazione dell’articolo 485 del decreto legislativo n. 297/94 che indica per l’appunto i servizi che vanno riconosciuti.
Ed invero, i primi quattro anni di servizio pre – ruolo o altro ruolo vengono(erroneamente) valutati per intero come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici; gli anni successivi sono valutati, ai fini giuridici ed economici, per i due terzi e un terzo ai soli fini economici. Come già indicato in un nostro precedente articolo (entra nel nostro sito nella sezione in evidenza) una docente patrocinata dal nostro studio, precaria sin dal 2003 ed assunta in ruolo nel settembre del 2011 ha ottenuto l’integrale ricostruzione della carriera disapplicando la normativa nazionale dlvo 297/94 in favore di quella comunitaria nonché l’intero punteggio (un aumento di 48 punti) per il servizio pre ruolo.
di seguito il dispositivo della sentenza emessa in data 21.4.016 dal Tribunale di Roma:
dichiara il diritto di parte ricorrente all’immediato riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini economici sia giuridici, dell’intero servizio di insegnamento non di ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato;
condanna parte resistente a collocare parte ricorrente nella posizione stipendiale maturata in seguito all’intero servizio svolto sia a tempo determinato con decorrenza 2003 sia a tempo indeterminato e conseguentemente a corrisponderle la somma di euro 12.126,00 oltre accessori di legge;
dichiara il diritto di parte ricorrente alla modifica del punteggio complessivo con riconoscimento di 151 punti in relazione agli 8 anni di servizio pre-ruolo da calcolarsi per intero mediante il riconoscimento di 6 punti per ciascun anno di insegnamento prestato;

Per avere ulteriori informazioni sulla compilazione della domande di ricostruzione della carriera da presentare a settembre e sulle modalità di partecipazione al ricorso scrivi a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it oppure chiama lo studio legale La Cava al numero 090 346288.