201801.03
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Docente Siracusana rientra per 3 anni a casa; Il Tribunale di Termini Imerese accoglie ricorso ex art 42 bis d.lgs 151/2001.

Anche il Tribunale di Termini Imerese ci da ragione.

Dopo il  Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, con ordinanza cautelare del 13/09/2017 ( leggi qui)  ed il Tribunale di Napoli Nord , ( visita il nostro sito ) questa volta il Tribunale di Termini Imerese con ordinanza del 209.12.017( leggi qui)  ha accolto la tesi dell’avvocato Vincenzo La Cava secondo il quale anche nel comparto scuola deve applicarsi il dlgs 151/2001 secondo cui “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”

Il caso ha riguardato una docente assunta nella scuola primaria ed in servizio a Trabia con figlio minore di tre anni ed il coniuge che esercitava attività lavorativa a Siracusa.
Il Giudice del lavoro ha ordinato  alle Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all’assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, della docente siracusana  in uno degli ambiti della provincia di Siracusa  nonchè , le Amministrazioni resistenti al pagamento delle spese processuali.

Riteniamo impensabile che i minori debbano trovarsi anche in età scolare( al pari dei disabili) a dover crescere senza la costante presenza e cura dei genitori ed ancor più delle proprie madri.
Chi si trova nel possesso dei superiori requisiti e la vacanza dei posti disponibili  ha diritto a chiedere sia all’ambito di appartenenza che a quello di destinazione il trasferimento temporaneo per tre anni ( con domanda cartacea predisposta dal nostro studio da inoltrare al termine delle operazioni della prossima mobilità 018/019 ) al fine di accudire il proprio figlio. all’esito della risposta dell’amministrazione proporre immediatamente ricorso.

Chi può aderire
:
a)Il genitore ( anche affidatario ed adottivo) di un minore di età inferiore a tre anni al momento della presentazione della istanza;
b)essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnate non potrà richiedere l’assegnazione temporanea in diversa classe di concorso).

c)essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
Come e quando proporre ricorso.

A seguito della proposizione della istanza occorre attendere che la stessa venga esitata( preferibilmente trenta giorni dall’inoltro) nonchè la vacanza dei posti.

In caso di mancato e/o immotivato riscontro occorre proporre, esclusivamente alle condizioni di cui sopra, ricorso d’urgenza ex art 700 cpc inoltrandoci la documentazione di cui appresso all’indirizzo mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it inserendo nell’oggetto la dicitura” ricorso ex art 42 bis”.
La documentazione da inoltrare a mezzo mail al nostro studio è la seguente:

– Copia della istanza di assegnazione temporanea con ricevute di ritorno con relativi allegati ;

– Dichiarazione sostitutiva atto notorietà coniuge che presta servizio nel comune ove chiede assegnazione la docente;
– autocertificazione stato di famiglia;

– provvedimenti dell’Ufficio scolastico provinciale di destinazione di assegnazione provvisoria, CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie,

– Certificato di servizio;

– Contratto immissione in ruolo;

– Ultima busta paga ;

Tutte le info per proporre ricorso si trovano sul nostro sito www.avvocatovincenzolacava.it oppure contattate lo studio allo 090 346288.