MOBILITA’ E 104: TRASFERITI TRE DOCENTI PER ASSISTERE MADRE E SUOCERO
Atri 3 docenti ottengono trasferimento interprovinciale per assistere rispettivamente la madre ed il suocero.
I Tribunali di Messina con ordinanze del 12/08/2019 ed il Tribunale di Patti con ordinanza del 22.8.019 ( Leggi qui) trasferiscono tre docenti assistiti dallo studio dell’avvocato La Cava che nella procedura di mobilità 2019/2020 avevano inserito tra gli allegati la precedenza ex L. 104/1992.
In particolare il giudice del lavoro del Tribunale di Patti ha statuito che “che la norma speciale di cui all’art. 601 del T.U. sulla scuola (D. Lgs. n. 297/1994) prevede che gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 comportino la precedenza anche in sede di mobilità; che, di contro, il C.C.N.I. vigente ratione temporis non riconosce alcuna precedenza nei trasferimenti interprovinciali al docente che assiste il disabile che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; che le relative disposizioni pattizie, meno favorevoli, si pongono in contrasto con la suddetta norma imperativa e vanno quindi ritenute nulle;
anche il tyribunale di Messina con orientamento consolidato ha asserito che ” Tuttavia, l’art. 13 del CCNI, nella parte indicata, appare in contrasto con l’art. 33 della l. 104/1992, e va pertanto disapplicato, in quanto la disposizione di legge citata prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere in favore di ogni dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” con il solo limite derivante dall’inciso “ove possibile”.,
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno inserito nella procedura di mobilità la istanza volta( o il verbale della l.104/1992) all’accertamento della precedenza di proporre ricorso d’urgenza ( entro il 31.8.019) od in alternativa , in caso di ottenimento della assegnazione provvisoria ricorso ordinario volto al trasferimento interprovinciale.
Ecco la documentazione da produrre ed inoltrare via mail ( vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) esclusivamente in formato pdf:
1.domanda cartacea integrativa;
2.Domanda di mobilità 2018/2019;
3.Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
4.Lettera di notifica( risposta usp) ;
5.Mail omesso trasferimento;
6.Bollettino dei trasferimenti;
7.Ultima busta paga;
8.Contratto di immissione in ruolo;
9.Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
10.Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
11.Certificato di famiglia storico del disabile;
12.Certificato di residenza del ricorrente e del disabile;
Lo studio ha ottenuto importanti VITTORIE presso i Tribunali di: Messina, Barcellona Pozzo di Gotto,Patti Catania, Palermo, Termini Imerese, Roma, Potenza, Lodi, Brescia, Vicenza, Asti, Ravenna, Viterbo, Vercelli, Vibo Valentia, Cosenza, Pisa, Monza, Genova;
Per maggiori informazioni contattare lo studio allo 090 346288