ECCO I RICORSI PER CHI NON HA OTTENUTO TRASFERIMENTO E/O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
Anche quest’ anno lo Studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava, premiato nel mese di giugno quale “boutique di eccellenza diritto scolastico 2018 e 2019” a seguito dei numerosi successi e trasferimenti ottenuti nelle precedenti procedure di mobilità propone i ricorsi innanzi al Tribunale del Lavoro ove il docente presta servizio al momento del deposito del ricorso ed in favore di tutti i docenti che non hanno ottenuto il trasferimento nella procedura di mobilità 2020/2021.
Ecco i ricorsi d’urgenza( con scadenza al 30.9.2020) PER CHI NON HA OTTENUTO ASSEGNAZIONE PROVVISORIA E/O IL TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE e come aderire:
Sin dalla pubblicazione dei movimenti sono stati già oltre 40 i docenti trasferiti dallo studio dell’avvocato La Cava
1. RICORSO AVVERSO IL VINCOLO QUINQUENNALE PER I NEO IMMESSI IN RUOLO BENEFICIARI L.104/1992 PRIMA DELLA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO;
Con la pubblicazione della ordinanza ministeriale e della legge 145/ 2028 molti docenti neo immessi in ruolo non potranno partecipare alla prossima procedura di mobilità
Più precisamente con la predetta disposizione ministeriale non potrà chiedere domanda volontaria di trasferimento per l’a.s. 2020/21 il docente immesso in ruolo dalla Graduatoria di Merito Regionale (GMRE) della scuola di I e II grado assunto in ruolo l’1/9/2019 compreso il docente le cui graduatorie sono state pubblicate successivamente al 31/8/2018 ed entro il 31/12/2018 e che ha avuto un posto accantonato per l’a.s. 2019/20 (D.M. 631/2018).
Tali docenti tuttavia possono presentare domanda soltanto alle seguenti condizioni:
– si trovano in situazione di soprannumero o esubero oppure
– abbiano una certificazione di disabilità personale grave (art. 3 comma 3 legge 104/92), certificata dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (legge 104/92 art. 33 comma 6) oppure – assistano un familiare disabile in condizione di gravità, la cui certificazione sia avvenuta dopo la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso (legge 104/92 art. 33 comma 5).
Lo studio dell’avvocato La Cava ritiene tale vincolo del tutto illegittimo e pertanto si è deciso di avviare ricorso d’urgenza da proporre innanzi al Tribunale del Lavoro finalizzato alla eliminazione del vincolo quinquennale in favore di tutti i docenti di cui sopra che hanno disabilità o di parente ed affine acquisita prima del concorso.
Per aderire al ricorso occorre inoltrare via mail ( vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) la seguente documentazione in formato pdf ENTRO E NON OLTRE IL 15.9.020.
1.contratto immissione in ruolo
2.ultima busta paga
3.verbale 104 e/o decreto omologa
4.autocertificazioni attestanti impossibilità oggettiva dei parenti di assistere il disabile
5.domanda integrativa cartacea con allegati e ricevute ( pec o a.r.)
6.domanda di mobilità se inoltrata;
1a. RICORSO AVVERSO IL VINCOLO QUINQUENNALE PER IMMESSI IN DATA SUCCESSIVA AL 31.8.018
RICORSO CONTRO IL VINCOLO QUINQUENNALE DI PERMANENZA NELLA SEDE DI IMMISSIONE IN RUOLO.
Il ricorso è volto a consentire anche ai docenti assunti dalle GMRE del concorso straordinario 2018 nell’a.s. 2019/2020 (anche ex DM 631/2018) di poter presentare domanda di mobilità territoriale.
L’ordinanza ministeriale 182/2020 sulla mobilità per l’a.s. 2020/2021 prevede evidenti discriminazioni tra docenti ammessi al FIT entro il 31 agosto 2018 e docenti nominati in ruolo dopo il 31 agosto 2018.
Il vincolo riguarda i docenti ex fit del concorso riservato 2018 che sono stati nominati in ruolo , in base a graduatorie approvate dopo il 31.8.2018 ed entro il 31 dicembre 2018 nell’anno 2019 con decorrenza giuridica ed economica da 1.9.2019 in base all’art. 13 della legge 59/2017 come modificata dalla legge finanziaria 145/2018 in vigore dall’1.1.2019.
Più precisamente l’ordinanza attuativa del ccni 2020/2021 pubblicata il 23 marzo 2020 prevede un blocco quinquennale sulla scuola di assunzione, in relazione a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio del dicembre 2018, che non permette la mobilità territoriale e professionale per 4 anni successivi alla assunzione:
– per tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 individuati dalla graduatoria regionale del concorso straordinario di I e II grado del 2018 (DDG 85/2018);
– per tutti i docenti neo immessi in ruolo l’1/9/2019 sempre individuati dalle graduatorie regionali del concorso straordinario di I e II grado (DDG 85/2018) pubblicate dopo il 31/08/18 ed entro il 31/12/18 ai quali era stato accantonato un posto nella precedente mobilità perché individuati a seguito del D.M. 631/2018.
In particolare, per i docenti immessi in ruolo ex DM 631/2018 (cd. FIT) successivamente al 1 settembre 2019, è previsto l’obbligo di permanenza quinquennale sulla sede, a differenza di coloro che, pur avendo partecipato alla medesima procedura concorsuale, sono stati immessi in ruolo precedentemente, ma le cui graduatorie sono state pubblicate in data successiva al 31.8.019.
Lo studio dell’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti sottoposti al vincolo quinquennale di proporre ricorso d’urgenza ex art 700 cpc innanzi al Tribunale del lavoro entro e non oltre il 15.9.2020 finalizzato a consentire la partecipazione alla procedura di mobilità 2020/2021 e seguenti.
Ecco i documenti per aderire:
1. domanda di partecipazione al concorso
2. contratto immissione in ruolo;
3. ultimo cedolino.
4 copia diffida( ove non si è inoltrata occorre inoltrarla ( clicca qui per scaricare il modulo)
5. graduatoria di merito;
6 copia stato famiglia ( comprovanti eventuali esigenze di famiglia)
La presente documentazione deve pervenire entro e non oltre il 19.4.020 alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it.
per ulteriori informazioni potrete contattare lo 090 346288
2. RICORSO RIVOLTO AI DOCENTI REFERENTI UNICI DEL DISABILE( PARENTE O AFFINE SINO AL TERZO GRADO) EX legge 104/1992 ( art 3 comma 3) VOLTO AD OTTENERE TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE PRESSO LA SEDE OVE RISIEDE IL DISABILE:
Il nostro studio è stato tra i primi in Italia ad ottenere provvedimenti di accoglimento consentendo ad oltre 100 docenti di rientrare a casa: V i successi in materia di precedenza ex L. 104/92 presso i Tribunali di :Monza: Trib Catanzaro: V. Trib. Gela:V. Trib. Genova: V. Trib Termini Imerese: V. Trib. Tivoli: V. Trib Patti:V. trib Roma:V. Trib. Messina: V. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: V. Tribunale di Vicenza;V. Trib. Ravenna;V. Trib Palermo:V. trib Brescia:V. trib Napoli;V. Trib Catania; Trib Vercelli;V. trib Potenza;V. Trib Monza;V. Trib Asti:V. Trib Pisa:V. tribunale di Tivoli: v. Tribunale di Lodi; V. Trib. Paola;V. trib. Vibo Valentia; V. Trib Crotone: v. Tribunale di Trapani;V. Trib. Taranto:V. Corte di Appello di Catanzaro;Trib. Alessandria, Cosenza, Trib. Viterbo, Trib. Napoli Nord, Trib. Biella;Santa Maria Capua Vetere .
a) RICORSO rivolto al docente referente unico del PARENTE ED AFFINE DISABILE SINO AL TERZO GRADO (ex legge 104/1992 art 3 Comma 3).
Cosa dice la contrattazione collettiva nazionale?
La contrattazione collettiva con l’art. 13 esclude ancora nega il diritto di precedenza nella mobilità interprovinciale in favore del parente ed affine sino al terzo grado che assiste il genitore in condizioni di handicap riconosciuto
Il testo normativo di riferimento in tema di mobilità docenti, invece, è il Contratto collettivo nazionale recante le regole sulla mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A.
La disciplina ivi prevista garantisce la precedenza al docente che assiste le seguenti persone affette da disabilità grave (art 3 comma 3):
il figlio (al genitore anche adottivo);
il coniuge;
il genitore (SOLO all’interno della provincia).
La disabilità grave è quella riconosciuta in base alla legge 104/1992, a seguito di visita da parte della commissione medica competente.
A completare il quadro, opera l’art. 14: “Il personale scolastico (parente, affine o affidatario) che intende assistere il familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle operazioni di assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale”.( c.d. assegnazione provvisoria).
L’unica situazione che consente di avere la precedenza per assistere altri soggetti al di fuori di quelli sopra indicati è essere tutore legale di una persona disabile.
L’amministratore di sostegno, invece, non può beneficiare della precedenza, in quanto non equiparato al tutore.
Residua solo la possibilità (illegittima) di una precedenza a livello di mobilità provinciale.
Tale assetto contrattuale collettivo appare illegittimo, nella misura in cui non rispetta il dettato dell’art. 601, che non pone alcuna limitazione all’esercizio del diritto di cui alla L. n. 104.
Il beneficio al quale aspira il docente , lavoratore nelle condizioni di cui all’art. 33, 3° comma, (situazione di gravità 100%) è quello previsto dal 5° comma dello stesso articolo, ai sensi del quale “Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:
a. PARENTI ED AFFINI DEL DISABILE SINO AL TERZO GRADO;
b. CONVIVENTE MORE UXORIO disabile in condizioni di gravità (art 3 comma 3):
QUALI SONO I REQUISITI PER ADERIRE:
Il docente al momento della presentazione della domanda di mobilità dovrà trovarsi nelle seguenti condizioni:
ESSERE REFERENTE UNICO DEL DISABILE
Possono aderire al ricorso (diversamente non si potrà chiedere la precedenza) i parenti ed affini sino al terzo grado (solo qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap grave abbiano compiuto i 65 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ed il convivente more uxorio che rivestono la qualità di referente unico.
L’autodichiarazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio (o parente o convivente) richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l’unico figlio (parente o convivente) che convive con il disabile.
Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.
Per aderire al ricorso (ex art 700 cpc), occorre
RICHIEDERE il riconoscimento del diritto di precedenza ( atteso che il sistema polis istanze on line non lo consente) COMPILANDO CORRETTAMENTE LA DOMANDA DI MOBILITA’:
Al fine di proporre tempestivo ricorso d’urgenza occorrerà inoltrare via mail allo studio la documentazione di cui appresso ESLUSIVAMENTE in FORMATO PDF:
a. Domanda di mobilità 2020/2021 (nelle dichiarazioni personale occorre inserire sia la domanda cartacea integrativa che il verbale della commissione medica PENA LA INAMMISSIBILITA’ DEL RICORSO);
b. Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;
c. Lettera di notifica( risposta usp con il punteggio) ;
c. Mail omesso trasferimento;
d. Bollettino dei trasferimenti;
e. Ultima busta paga;
f. Contratto di immissione in ruolo;
g. Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
g. Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
h. Certificato storico di famiglia( del disabile);
i. Certificato di residenza del docente e del disabile;
l. Attestati dei permessi ex. l.104/1992 ottenuti dalla scuola;
m. autocertificazione del disabile che non presta il consenso al trasferimento del docente ad altra sede;
La predetta documentazione deve essere inoltrata via mail a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it esclusivamente in formato pdf.( Formati diversi non verranno presi in considerazione).
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO( ANCHE SE IN A.P. ) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL TRASFERIMENTO.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288
3. RICORSO VOLTO AL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO (12 PUNTI) PER IL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE SSIS;
Riteniamo che la contrattazione collettiva con la tabella di valutazione dei titoli esclude illegittimamente anche il riconoscimento del servizio e del punteggio (12 punti) per il conseguimento del titolo SSIS altamente qualificante avente valore concorsuale ottenuto a seguito della specializzazione e ciò in spregio all’art 1 comma 6 ter della legge 306/2000.
CHI PUO’ ADERIRE?
Tutti i docenti che hanno conseguito il titolo di specializzazione SSIS:
DOCUMENTI NECESSARI:
Contratto di immissione in ruolo.
2. Domanda di mobilità 2019/2020. (inserire il titolo abilitante)
3. Lettera di notifica (risposta ambito territoriale).
4. Titolo specializzazione SSIS.
5. Ultima busta paga.
6. Bollettino movimenti.
7. Stralcio GAE.
8. Domanda cartacea integrativa.
9.Certificato di famiglia.
N.B. La mancata indicazione del titolo nella domanda di mobilità ed il mancato inoltro della domanda cartacea preclude la possibilità di proporre ricorso volto al riconoscimento del punteggio. Soltanto all’esito dei movimenti e non ottenuto il riconoscimento del punteggio contattare lo studio e proporre ricorso ( d’urgenza) ex art 700 cpc.il cui esito è previsto ( presumibilmente) prima dell’inizio dell’anno scolastico.
Vittoria Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Sentenza n. 124/2020 pubbl. il 25/02/2020;
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL RICONOSCIMENTO DEL PUNTEGGIO.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288.
4.RICORSO VOLTO AD OTTENTERE IL TRASFERIMENTO PER I DOCENTI ASSUNTE ANTE 2014 E 2015 DA GAE per il mancato riconoscimento (nella procedura di mobilità 2016/2017) DELLA PRECEDENZA; (riapertura dei termini)
Abbiamo deciso di dare la possibilità a tutti i docenti ancora troppo lontani dalle proprie famiglie di poter ancora aderire al ricorso avverso le illegittimità della procedura di mobilità 2016/2017 laddove è stata prevista la riserva dei posti concessi agli idonei del concorso 2012 che con punteggio ed esperienza inferiore agli assunti ante 2014 e 2015 da Gae hanno ottenuto illegittimamente il trasferimento .
Il nostro studio invita pertanto tutti i docenti che si trovano nella medesima situazione di proporre celermente ricorso .
CHI PUO ADERIRE:
I docenti assunti ante 2014 e 2015 da Gae che hanno partecipato alla procedura di mobilità 2016/2017 e che sono stati pretermessi dagli idonei del concorso 2012 ed a casua di un algoritmo” impazzito”.
COME ADERIRE:
Occorre inoltrare via mail (vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) ED ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO PDF la seguente documentazione:
Contratto immissione in ruolo;
Ultima busta paga o Decreto assegnazione provvisoria se ottenuta;
Domanda trasferimento 2016/017;
Lettera di notifica 016/017 (risposta usp);
Mail (con la quale è stato comunicato omesso trasferimento);
Bollettino dei trasferimenti 016/017(ove risultano i docenti che vi hanno scavalcato);
Ecco alcune delle nostre vittorie:
V. Tribunale di Catania: Tribunale Barcellona Pozzo di Gotto: Tribunale di Messina: Tribunale di Caltagirone: VTrib. Monza: V. Trib. Castrovillari: Tribunale di Catania: Trib. Parma: V. Trib Bari:
V. Trib Ravenna:Trib Ragusa,Trib Catanzaro
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO( ANCHE SE IN A.P. SINO AL 30.8.2020) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE IL TRASFERIMENTO.
5. RICORSO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ASSEGNAZIONE TEMPORANEA per docenti con figli inferiori a tre anni ex art 42 bis dlgs 151/2001;
Anche nel comparto scuola deve applicarsi il dlgs 151/2001 secondo cui “Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa”
Riteniamo impensabile, che in detta procedura alternativa a quella di mobilità, non debbano trovare tutela i minori di anni 3 anche in età scolare(al pari dei disabili) costretti spesso a dover crescere senza la costante presenza e cura dei genitori ed ancor più delle proprie madri.
Chi si trova nel possesso dei superiori requisiti ha diritto a chiedere sia all’ufficio scolastico provinciale di appartenenza che a quello di destinazione il trasferimento temporaneo per tre anni (con domanda cartacea predisposta dal nostro studio da inoltrare con massima celerità) al fine di accudire il proprio figlio. all’esito della risposta dell’amministrazione proporre immediatamente ricorso.
Anche in tal caso la giurisprudenza non è del tutto unanime.
LA DOMANDA EX ART 42 BIS deve essere inoltrata entro e non oltre il 15.9.2020
CHI PUO’ ADERIRE :
a) Il genitore (anche affidatario ed adottivo) di un minore di età inferiore a tre anni al momento della presentazione della istanza;
b) Essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnate non potrà richiedere l’assegnazione temporanea in diversa classe di concorso).
c) Essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
Come e quando proporre ricorso .
In concomitanza della proposizione della domanda di mobilità occorre formulare apposita istanza ed attendere che la stessa venga esitata (trenta giorni dall’inoltro).
In caso di mancato e/o immotivato riscontro occorre proporre, esclusivamente alle condizioni di cui sopra, ricorso d’urgenza ex art 700 cpc inoltrandoci la documentazione di cui appresso all’indirizzo mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it inserendo nell’oggetto la dicitura” ricorso ex art 42 bis”.
La documentazione da inoltrare a mezzo mail al nostro studio è la seguente:
Copia della istanza di assegnazione temporanea con ricevute di ritorno con relativi allegati ;
Dichiarazione sostitutiva atto notorietà coniuge che presta servizio nel comune ove chiede assegnazione la docente;
Autocertificazione stato di famiglia;
Provvedimenti dell’Ufficio scolastico provinciale di destinazione di assegnazione provvisoria, CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;
Certificato di servizio;
Contratto immissione in ruolo;
Ultima busta paga;
Leggi alcune delle nostre vittorie :
V. Trib Messina: V. Tribunali di Termini Imerese: Barcellona Pozzo di Gotto: Trib. Napoli Nord:
V. Trib. Messina,V. Trib. Pavia:V Trib. Marsala:Trib. Patti,m Trib Roma , Trib Venezia,
PERTANTO TUTTI I DOCENTI CHE SI TROVANO IN SERVIZIO ( ANCHE SE IN A.P. ) PRESSO UNA DELLE SEDI OVE RISULTA UBICATO UNO DI QUESTI TRIBUNALI HANNO OTTIME POSSIBILITA’ DI OTTENERE L’ASSEGNAZIONE TRIENNALE.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
Per maggiori info contattare lo studio allo 090 346288
6. Ricorso rivolto ai docenti che hanno partecipato alla mobilità 2020/2021 per contestare la illegittima priorità concessa ai neo immessi in ruolo.
Lo studio Legale La Cava ha deciso di avviare un nuovo ricorso presso il Tribunale del Lavoro competente, volto a tutelare le ragioni, di tutti i docenti che hanno presentato domanda di mobilità interprovinciale e non hanno ottenuto il movimento al cospetto di una illegittima priorità concessa ai neo immessi in ruolo
Il consiglio di stato ha annullato la ordinanza ministeriale attuativa del CCNI 2018 statuendo proprio che” la priorità alle nuove nomine in ruolo esiste solo per i posti liberi dopo una certa data.”;
1.Contratto immissione in ruolo;
2.Ultima busta paga;
3.domanda di mobilità 2020/2021;
5.Lettera di notifica (risposta usp);
6.Mail (con la quale è stato comunicato omesso trasferimento);
7.Bollettino dei trasferimenti 020/021;
8.bollettino immissioni in ruolo 2020/2021 presso Usp di destinazione;
In Ultimo i Tribunali di Verona e di Genova hanno acclarato la illegittimità della priorità concessa alle immissioni in ruolo nella parte in cui i posti vengono concessi soltanto successivamente ai trasferimenti interprovinciali disponendo il trasferimento dei ricorrenti.
Si fa presente che ad oggi sebbene le reiterate vittorie la giurisprudenza non è del tutto univoca.
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