LEGGE 104/1992: Trasferiti 3 docenti per assistere padre, madre e zia disabili
Con Sentenze del 05/11/2020, del 27.10.020( due) il Tribunale di Messina ( LEGGI QUI) accoglie i ricorsi presentati dall’avvocato Vincenzo La Cava e trasferisce 3 docenti per assistere rispettivamente, quali unici referenti, la madre il padre e la zia disabili.
I docenti rispettivamente proponevano, uno, ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell’istruzione, non riconoscendo allo stesso il diritto di precedenza previsto dall’art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso il comune di Messina, Milazzo, Santa Teresa di Riva, Barcellona P.G. o comunque nella provincia di Messina o in ogni caso verso una delle sedi di cui alla domanda secondo l’ordine indicato, che gli avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua alla madre gravemente disabile.
Il docente di scuola secondaria di secondo grado titolare in provincia di Milano, attualmente in servizio in assegnazione provvisoria presso l’I.I.S. “S. Pugliatti” di Taormina, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2020-2021, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all’amministrazione resistente apposita istanza e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il disabile.
L’altra docente proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall’art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso le scuole, i distretti ricadenti nel comune di Milazzo, provincia di Messina, ovvero in una delle sedi di cui alla domanda secondo l’ordine indicato, che le avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua alla madre gravemente disabile.
infine la terza docente di scuola secondaria di secondo grado posto comune titolare nel comune di Luzzi, Cosenza, attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso il Liceo Artistico “E.Basile” di Messina”, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2019-2020, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva allegato documentazione attestante :
Ella proponeva ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza cautelare contro il provvedimento mediante il quale il Ministero dell’istruzione, non riconoscendo alla stessa il diritto di precedenza previsto dall’art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave, rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso il comune di Messina, Provincia di Messina, di Catania, Reggio Calabria o comunque verso una delle sedi di cui alla domanda secondo l’ordine indicato, che le avrebbero consentito comunque di prestare assistenza continua alla madre gravemente disabile.
La ricorrente, docente di scuola dell’infanzia titolare nel comune di Bari, attualmente in servizio in assegnazione provvisoria presso l’I.C. “Catalfamo” di Messina, in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2020-2021, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all’amministrazione resistente apposita istanza e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il disabile .
Chiedeva quindi il riconoscimento, nell’ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 commi 3 e 5 della l.104/1992.
Il giudice del lavoro di Messina accogliendo i ricorsi ha statuito il principio secondo cui ” l’art. 13 del CCNI, nella parte indicata, appare in contrasto con l’art. 33 della l. 104/1992, e va pertanto disapplicato, in quanto la disposizione di legge citata prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere in favore di ogni dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, con il solo limite derivante dall’inciso “ove possibile”. La norma costituisce lex specialis a tutela del disabile e non può essere derogata da una normativa pattizia deputata a regolare una specifica procedura di mobilità quale quella del personale docente”, disponendo infine ” ordina alle amministrazioni scolastiche resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di trasferire la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992″.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti referenti unici del parente o affine sino al terzo grado di proporre immediato ricorso entro e non oltre il 30.11.2020 contattando lo studio allo 090 346288 oppure inoltrando la documentazione alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it.
contratto ruolo
ultimo cedolino
domanda di trasferimento 2020/2021
lettera di notifica( risposta usp)
verbale 104
permessi 104 rilasciati dalla scuola
certificato contestuale famiglia e residenza del disabile
bollettino dei trasferimenti 2020/2021