SUPERATO VINCOLO PER DOCENTE CON FIGLIA INFERIORE A TRE ANNI
SUPERATO IL VINCOLO QUINQUENNALE
Ancora una vittoria per le docenti madri con figli inferiori a tre anni in applicazione dell’art 42 bis del dlgs 151/2001
Il caso ha riguardato una docente palermitana assunta il 1.9.2020 sottoposta al vincolo quinquennale nella scuola dell’infanzia, in servizio presso l’I.C. “Foscolo” di Taormina, ed esponeva di essere madre di una bambina di anni 1 e quindi di età inferiore a tre anni, che ivi risiedeva con la piccola e il coniuge che prestava attività lavorativa a Palermo.
Riferiva che, in concomitanza con le operazioni di mobilità annuale per l’a.s. 2020/2021, aveva presentato istanza di assegnazione temporanea ex art. 42 bis D.Lgs. n.151/2001 chiedendo agli AA.TT. di Palermo e Messina di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel comune di Palermo secondo l’ordine di cui alla domanda.
Lamentava che la sua istanza era rimasta priva di riscontro da parte di entrambi gli ambiti territoriali.
Invocava la disposizione di cui all’art. 42 bis del D.Lgs. n. 151/2001 e ne denunciava la violazione, evidenziando che dal riepilogo elaborato a seguito dei trasferimenti per l’anno scolastico 2020/2021 scuola dell’infanzia in relazione all’ambito dalla stessa scelto erano residuati in organico posti vacanti e disponibili.
Rilevava, poi, che il sistema delle precedenze disposto dal CCNI per le assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA 2020/2021 collocava le lavoratrici madri ed i lavoratori padri tra le ultime posizioni, dopo i beneficiari della legge n.104/1992, con chance di accoglimento delle relative istanze pressoché nulle.
Riteneva, dunque, necessario applicare la norma di rango legislativo di cui al citato art. 42 bis,
quale norma imperativa volta alla tutela di interessi e principi di tutela della crescita del
minore costituzionalmente garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost.
Con sentenza del 04/02/2021 ( LEGGI QUI) il Tribunale di Messina ha accolto il ricorso ordinando alle Amministrazioni convenute, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere all’assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001, della docente in uno dei distretti del Comune/Provincia di Palermo secondo l’ordine di preferenza indicato in domanda;
La sentenza riveste particolare importanza perchè la docente è riuscita ad ottenere l’assegnazione per anni nel luogo ove risiede il coniuge e la piccola sebbene sottoposta al vincolo quinquennale .
Lo studio dell’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti ( anche quelli soggetti al vincolo) di contattare lo studio in prossimità della prossima procedura di mobilità allo 090 346288 al fine di inoltrare dapprima apposita istanza ( che verrà fornita dallo studio) e successivamente ricorso.
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