TRIBUNALE DI SIRACUSA: VINCOLO TRIENNALE ILLEGITTIMO
VINCOLO TRIENNALE ILLEGITTIMO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA DICHIARA ILLEGITTIMO IL VINCOLO TRIENNALE: PREVALE LA LEGGE 104/92
Il caso ha riguardato una docente assunta a tempo indeterminato il 28.8.2015, quale docente di scuola Secondaria di II grado, e che nell’a.s. 2019/2020 aveva ottenuto il trasferimento interprovinciale, a seguito di domanda di mobilità volontaria, presso l’Istituto comprensivo “Pier Luigi Nervi” di Lentini (SR).
La stessa esponeva che per la procedura di mobilità 2020/2021 la sua domanda sebbene ritualmente formulata, era stata cancellata dall’amministrazione scolastica sebbene referente unico del padre, ex art. 3, c. 3 della L. 104/1992.
L’amministrazione scolastica le aveva imposto di restare presso la stessa istituzione scolastica di titolarità per il successivo triennio e ciò in virtù dell’illegittima applicazione dell’O.M. n. 182/2020 attuativa del CCNI 2019/2022 pregiudicando così il diritto costituzionalmente garantito del disabile ad essere assistito nel luogo di residenza.
La stessa nelle more del giudizio, ha dichiarato il decesso del di lei padre, ma nel merito il giudice ha ritenuto che comunque avrebbe accolto il ricorso.
Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 9.2.21 ( leggi qui) ha statuito che “Né, può assumere rilievo alla negazione del diritto vantato l’esistenza di una norma pattizia ostativa, art. 2, comma 2, CCNI sulla mobilità, secondo cui, il docente che partecipa alla mobilità volontaria e ottiene il movimento richiesto in un scuola inserita come preferenza analitica o, nel caso di mobilità professionale o di trasferimento su altra tipologia di posto, in una scuola nel comune di titolarità, in seguito a preferenza sintetica nel comune, non potrà partecipare alla mobilità nel successivo triennio.
Tuttavia, potranno presentare domanda di mobilità anche l’anno successivo al movimento volontario sia i docenti soddisfatti in una preferenza sintetica su un comune diverso da quello di titolarità che le seguenti categorie di docenti: a) docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, in quanto hanno diritto al rientro nella scuola di precedente titolarità, se sono nell’ottennio e presentano ogni anno domanda condizionata per il rientro; b) docenti beneficiari delle precedenze previste nell’art.13 del CCNI, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal comune o distretto comunale dove si applica la precedenza. Di conseguenza, in base a tali disposizioni, la docente non è sottoposta al vincolo triennale e potrà presentare, per il successivo anno scolastico, domanda di trasferimento per scuole ubicate nel comune in cui usufruisce della precedenza per assistere il genitore beneficiario della Legge 104/1992”.
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