202102.19
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MOBILITA’ ILLEGITTIMA:PREVALE IL MAGGIORE PUNTEGGIO

MOBILITA’ 2016 ILLEGITTIMA : PREVALE IL PRINCIPIO DEL MAGGIORE PUNTEGGIO
Ancora una vittoria da parte dello Studio Legale La Cava .
Il caso ha riguardato una docente di ruolo agrigentina della scuola primaria, che aveva presentato domanda di mobilità per l’.a.s. 2016/2017, ed aveva indicato quali prime preferenze gli Ambiti Territoriali nella provincia di Agrigento e, successivamente, altre preferenze su ambito siciliano, ha lamentato di non aver ottenuto il trasferimento richiesto, in violazione del principio del merito del punteggio in graduatoria, laddove, invece, altri docenti con punteggi di graduatoria inferiori sono stati assegnati presso le sedi dalla stessa prescelte.
Ha rilevato, infatti, che la preferenza accordata agli idonei al concorso del 2012, nel senso di consentire loro di partecipare al programma nazionale di mobilità confermando la sede di titolarità nella provincia in cui hanno avuto l’assegnazione provvisoria, è del tutto irragionevole e non trova nessun appiglio nel dettame legislativo, oltre che contrastare con il principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Cost.
Con sentenza del 16.2.2021  il Tribunale di Termini Imerese( leggi qui)  ha così disposto ” Ritiene il Giudicante che, nella specifica fattispecie, l’Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.
Emerge, quindi, in via documentale la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell’art. 1, comma 108, L. 107/205. Secondo quanto disposto dalla legge (L. 107/2015 art. 1 comma 108), dal CCNI (art. 3 all. A), e ribadito in vari precedenti di merito, infatti, l’ordine di preferenza è dato dal punteggio più alto e risulta pacifico (oltre che provato) che altri aspiranti provenienti da graduatoria concorsuale 2012 con punteggio inferiore a quello della ricorrente e senza titoli di preferenza siano stati assegnati a posto compreso nell’ambito da lui preferito. Poiché quindi è illegittima e non può trovare applicazione sia la O.M. citata che il citato C.C.N.I., fonti secondarie, per la violazione del disposto dell’art. 108 l. n. 107/2015, oltre che della norma costituzionale dell’art. 97 Cost., va accertato che la ricorrente aveva diritto al trasferimento nell’Ambito territoriale richiesto, con conseguente condanna dell’Amministrazione.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti già immessi in ruolo di presentare  ricorso  ENTRO E NON OLTRE IL 30.3.2021 allegando i seguenti documenti : da inoltrare alla mail vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it
1. contratto immissione in ruolo
2 ultimo cedolino
3. domanda di mobilità
4. lettera di notifica( risposta usp)
5. mail omesso trasferimento
6. bollettino trasferimenti 2016
per maggiori info contattaci allo 090 346288 o seguici sul gruppo fb mobilità scuola 2021/2022;