202110.25
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MOBILITA’ E L.104/1992: TRASFERITA DOCENTE PER ASSISTERE PADRE DISABILE

Il caso ha riguardato una docente assistita dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava .
Si è trattato di una docente della scuola secondaria di secondo grado, assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 01.09.015, ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso I.I.S. “MERENDINO” di Capo d’Orlando;
La stessa aveva partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 183 del 23.3.020 presentando domanda di trasferimento interprovinciale, con la quale ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, atteso che il di lei padre, risulta portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art 3 comma 3 della legge 104/1992, giusto verbale della commissione medica INPS di Messina;
– Ha indicato diversi comuni, scuole provincie e distretti disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimento, indicando quali sedi preferite le scuole del comune di Capo d’Orlando e diversi distretti rientranti nelle provincie di Messina, Catania e Reggio Calabria
– Con mail e lettera di notifica non le è stata assegnata la precedenza richiesta e ciò per effetto dell’illegittima applicazione ed attuazione dell’O.M. n. 183/2020 attuativa del CCNI del 31.12.2019, prorogato sebbene la disponibilità dei posti
Deduceva, pertanto, l’illegittimità delle procedure di mobilità docenti per l’a.s. 2020/21, nonché delle previsioni contrattuali che non riconoscono il diritto di far valere il diritto di precedenza per l’assistenza al genitore disabile e, segnatamente, dell’art. 13 del CCNI sulla mobilità per gli a.s. 2019/22, ai sensi del quale la precedenza per il figlio referente unico che assiste un genitore disabile opererebbe solo nell’ambito dei trasferimenti all’interno della stessa provincia.
Tale disposizione, in sostanza, creerebbe una vera e propria disparità di trattamento e si porrebbe in contrasto con l’art. 33 co. 5 l. n. 104/92 e con l’art. 601 del D.Lgs. 297/1994. Chiedeva, pertanto, l’accertamento del proprio diritto a godere della precedenza ex l. n. 104/92 nelle l. n. 104/92 nelle operazioni di mobilità 2020/21 e, per l’effetto, di essere assegnata definitivamente presso le scuole del comune di Capo d’Orlando e nelle scuole dei distretti rientranti nelle provincie di Messina, Catania e Reggio Calabria, anche in sovrannumero, e comunque in una delle sedi di cui alla domanda secondo l’ordine in-dicato che gli consentono comunque di prestare assistenza continua al padre
Il Tribunale di Patti accogliendo il ricorso , con sentenza n. 1229/2021 pubbl. il 18/10/2021 ( leggi qui) ha così disposto “ disposto il diritto della ricorrente a far valere, ai fini delle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2020/2021, il proprio diritto di precedenza per l’assistenza al padre disabile;- Dichiara, conseguentemente, l’illegittimità delle predette operazioni di mobilità nella parte in cui non è stata assegnata l’anzidetta precedenza alla ricorrente per l’a.s. 2020/2021; – Ordina al Ministero convenuto di procedere all’annullamento del provvedimento con cui è stato negato alla ricorrente il trasferimento interprovinciale per l’a.s. 2020/2021, e di assegnarla presso la sede che le sarebbe spettata tenuto conto dell’anzidetta precedenza e del punteggio a lei spettante, con l’adozione di tutti gli ulteriori atti conseguenti. Condanna il Ministero convenuto a pagare alla ricorrente le spese di lite”