202111.30
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MOBILITA’ E L.104/1992: TRIB VERCELLI TRASFERISCE DOCENTE

Il caso ha riguardato una docente che aveva partecipato alla procedura di mobilità 2021/022 ed sostegno della domanda ha allegato l’illegittimità del mancato trasferimento sussistendo, nel caso di specie, tutti i presupposti per l’attribuzione della precedenza di cui all’art. 33, c. 3 e 5 della L. 104/92 (per assistenza alla nonna, portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3 L. 104/92) atteso:
– di essere stata assunta il 30.11.2015 quale docente di scuola primaria, con contratto a tempo pieno ed indeterminato dal Ministero resistente, in servizio presso l’ICC3 di Casale Monferrato (AL);
– di aver inoltrato tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale giusta O.M. n. 106 del 29.03.2021 , indicando diverse scuole e distretti rientranti nel comune di Adrano, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Paternò, Bronte, Misterbianco, Motta Sant’Anastasia, Belpasso e/o Provincia di Catania atteso che la sua nonna, risulta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992, giusto verbale della commissione medica ;
– di aver ricevuto mail e lettera di notifica di rigetto della domanda di precedenza richiesta nonostante la disponibilità dei posti nonché l’assenza di ragioni oggettive tali da giustificare il diniego .
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti concludendo per il rigetto sia della domanda cautelare, sia quella di merito in quanto infondate.
La causa è stata decisa nel merito senza necessità di attività istruttoria, dopo la rinuncia della domanda cautelare a fronte del deposito, all’udienza del 25.8.2021, di documentazione attestante l’assegnazione provvisoria per a.s. 2021-2022 della ricorrente presso l’IC Battisti di Catania.
La ricorrente fonda il proprio diritto ad essere trasferita con priorità nelle graduatorie di mobilità volontaria della regione Sicilia, provincia di Catania, sull’asserita precedenza di cui all’art. 33, III e V comma, legge 5.2.1992, n.104.
Il tribunale di Vercelli con sentenza del 10/11/2021 ( leggi qui) ha accolto  il ricorso presentato dallo studio dell’avvocato La Cava ed ordinato il diritto della ricorrente alla precedenza di cui all’art. 33, comma 5, legge n. 104/1992 per Ia partecipazione alla mobilità interprovinciale di cui al DM 106/29.3.2021, con assegnazione per trasferimento ad una sede di servizio nell’Ambito della provincia di Catania ove risiede il disabile (secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità) o in subordine in quelli viciniori.
L’avv La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno inseri5to e/o allegato nella domanda di mobilità il verbale della commissione medica o comunque richiesto di far valere il diritto di precedenza per assistenza al parente e/o affine sino al terzo grado di contattare lo studio allo 090.346288 al fine di proporre ricorso.