RICOSTRUZIONE CARRIERA: RICONOSCIUTI 30 MILA EURO A DOCENTE
Il caso ha riguardato una docente che aveva prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca quale vincitrice di concorso con contratto a tempo indeterminato nell’area professionale del personale docente, qualifica funzionale di insegnante di scuola elementare con decorrenza giuridica dal 01.09.1995 ed economica dall’11.10.1995 per cessare il proprio servizio l’1.09.2011 per passaggio ad altro ruolo con qualifica funzionale dei docenti di scuola secondaria superiore laureati classe A346;
– che, malgrado per 15 anni –ossia dall’1.09.1995 sino al 31.08.2011- ha prestato servizio di ruolo quale docente qualifica funzionale di insegnante della scuola elementare, l’anzianità di ruolo maturata in tale periodo non le è stata riconosciuta per intero, giusta decreti di ricostruzione di carriera n.842 e 843 dell’11.07.2013 con conseguente mancata corresponsione delle differenze di retribuzione maturate e rallentamento della carriera, anche ai fini del punteggio.
Nel merito, la ricorrente ha agito in giudizio per conseguire il riconoscimento del servizio prestato presso le scuole elementari quale docente di ruolo a tempo indeterminato prima di transitare nel personale docente delle scuole secondarie
il Tribunale di Catania con sentenza del 1.12.2021( leggi qui) ha statuito che ” per l’effetto, il MIUR condannato alla ricostruzione della carriera della ricorrente con integrale riconoscimento del servizio di ruolo prestato nei ruoli della scuola elementare, nonché all’inquadramento della ricorrente nel gradone stipendiale corretto con efficacia dal momento della domanda proposta in sede amministrativa nonché al pagamento delle differenze retributive nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica del ricorso de quo. Andando adesso alla domanda diretta alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente, tenuto conto di quanto accertato in questa sede, essa è da accogliere entro i limiti delle somme che sia possibile ancora giuridicamente versare, stante la maturata prescrizione quinquennale decorrente dalla notifica del ricorso introduttivo all’INPS intervenuta in data 7.09.2021″ e di conseguenza “DICHIARA il diritto della ricorrente alla conservazione integrale degli anni di ruolo maturati nei precedenti ruoli della scuola elementare ai fini della ricostruzione della carriera CONDANNA l’Amministrazione scolastica alla ricostruzione della carriere della ricorrente, nonché a inquadrare quest’ultima nel gradone stipendiale corretto, nonché, entro i limiti della maturata prescrizione alla data del 15.06.2012, al pagamento delle eventuali differenze retributive, oltre accessori nella misura di cui all’art. 16, comma 6, della L. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall’art. 22 L. n. 724 del 1994. CONDANNA altresì il MIUR al versamento all’INPS in favore della ricorrente dei contributi contributivi e previdenziali non coperti dalla prescrizione maturata per il periodo antecedente al 7.09.2016, per le causali accertate in questo giudizio”.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti di ruolo che sono in possesso del decreto di ricostruzione della carriera di inoltrare copia alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava,it al fine di predisporre consulenza contabile gratuita al fine di determinare le somme non riconosciute oppure di contattare lo studio al numero 090 346288