DIRIGENTE SCOLASTICO E L.104/1992: ECCO COME FAR VALERE LA PRECEDENZA
Lo studio dell’avvocato La Cava esperto in materia di diritto scolastico avendo ottenuto i maggiori successi in materia di legge 104/1992 ha deciso di avviare i ricorsi volti a consentire ai dirigenti scolastici vincitori di concorso di far valere la precedenza per assistenza di parenti e/o affini sino al terzo grado già in fase di scelta della sede e nel luogo ove risiede il disabile in situazione di gravità
La procedura di assegnazione della sede ai dirigenti risultanti vincitori deve ritenersi illegittima e con essa la clausola contenuta nel bando di concorso laddove all’art.15 commi 2 e 3 nega, nella fase dell’assegnazione ai ruoli regionali, la precedenza in favore dei parenti ed affini sino al terzo grado ex art. 21,33 legge 104/1992.
Ed invero la clausola del bando prescrive, con l’art.15 comma 3, che “nell’assegnazione della sede di servizio, il competente USR si atterrà a quanto disposto dagli articoli 21 e 33, commi 5, 6 e 7, della legge 104/1992”.
In sostanza tale disposizione prevede che l’applicazione dei benefici di cui alla l. n. 104/1992 possa avvenire solo quando il Direttore Generale dell’USR della Regione di assegnazione individui in successivo momento la sede di servizio.
Ne consegue che i vincitori verranno assegnati alle varie regioni in base alla posizione occupata in graduatoria (e nei limiti delle preferenze espresse) e, solo SUCCESSIVAMENTE, ciascun Ufficio scolastico regionale consentirà agli stessi ivi assegnati di esercitare il diritto di precedenza nella scelta della sede, ai sensi delle citate disposizioni di cui alla L.104/92.
Così operando appare evidente che il bando di concorso ha limitato fortemente il diritto alla precedenza alla sola fase di scelta della Regione così vanificando le finalità proprie di cui alla legge 104/92 che non alcuna limitazione.
Per tale motivo lo studio dell’avvocato La Cava ha predisposto apposita diffida ,( SCARICALA) DA INOLTARE A MEZZO PEC O RACC AR SIA AL Ministero dell’Istruzione, sia al USR DI APPARTENZENZA CHE DI DESTINAZIONE propedeutica alla successiva proposizione del ricorso, volta a far valere la precedenza per assistenza al parente e/o affine sino al terzo grado nel luogo di residenza già nella fase di assegnazione dei ruoli regionali e non nella successiva fase della individuazione della sede di servizio.
per aderire al ricorso occorre inoltrare la seguente documentazione in formato pdf.
1. contratto di lavoro;
2. graduatoria finale concorso;
3. copia diffida con ricevute ritorno;
4. assegnazione della sede;
5. ultimo cedolino;
6. verbale commissione medica 104/1992 o decreto di omologa;
7. dichiarazione dei parenti impossibilità ad assistere;
8. certificato storico cumulativo famiglia e residenza del disabile;
lo studio dell’avvocato La Cava ha ottenuto successi in materia di precedenza ex l.104/1992 presso i Tribunali di : Catania, Messina; Ravenna, Roma, Lodi, Potenza, Viterbo, Vercelli, Vicenza, Brescia Barcellona Pozzo di Gotto, Asti, Palermo, Tivoli, Termini Imerese, Pisa, Genova, Paola, Catanzaro, Cosenza, Roma, Napoli, Patti, Monza, Gela,Prato, Vibo Valentia, Trapani, Taranto;
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