202411.05
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RICORSO RECUPERO SCATTO 2013

Con ordinanza n. 16133 del 11.06.2024, la Suprema Corte di Cassazione ha disposto che l’anno 2013 debba essere conteggiato quale
anzianità di servizio sia ai fini della ricostruzione di carriera che, conseguentemente, ai fini dell’inserimento nei rispettivi gradoni stipendiali.
Lo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava ha deciso di proporre ricorso innanzi al  Tribunale del Lavoro volto al riconoscimento dello scatto 2013 sia ai fini giuridici,  economici e previdenziali.

Nel periodo intercorrente tra il 2007 e il 2018, docenti e ATA hanno subito  il congelamento della progressione di carriera negli anni 2011, 2012 e 2013 quale conseguenza dei tagli sanciti dalla L  122/10 e L.111/11.

Ricordiamo che la legge n. 122/2010 aveva previsto che gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 non debbano essere considerati validi ai fini della progressione economica.

  •  il decreto n. 3 del 14 Gennaio 2011 ha riabilitato l’anno 2010 ai fini della progressione economica;
  • l’accordo tra O.O.S.S. e ARAN del 13 marzo 2013 ha previsto, grazie all’economie accertate, il recupero dell’anno 2011;
  • il D.P.R. n. 22/2013 ha prorogato il blocco della progressione economia anche per l’anno 2013.

In definitiva, non è  attualmente riconosciuto, ai fini della progressione economica, solo l’anno 2013. congelando difatti  la progressione di carriera per tutto l’anno, rallentando per l’effetto tutti gli scatti di anzianità successivi di un anno.

Più precisamente il predetto blocco, oltre al danno già prodotto, se spalmato nei 5 scatti stipendiali (9-15-21-28-35), incide sull’assegno pensionistico e sul TFR/TFS, di almeno altri 15 mila euro.

La decisone della Corte di Cassazione

La questione principale riguardava la “supervalutazione” del servizio prestato all’estero nel 2013, in quanto l’art. 1 del d.l. n. 3 del 2014 aveva previsto il blocco della valutazione dell’anzianità di servizio per tutto il personale scolastico per quell’anno. La Corte ha ritenuto che, pur se il blocco degli scatti stipendiali era in vigore per il 2013, questo non avrebbe dovuto influire sulla progressione di carriera ai fini giuridici.

Le disposizioni sul blocco degli scatti stipendiali e delle posizioni economiche, come previsto dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, sono disposizioni eccezionali che devono essere interpretate in senso letterale e strettamente adatte al loro scopo di contenimento della spesa pubblica.
Il blocco riguardava solo gli effetti economici della progressione di carriera, senza intaccare il riconoscimento giuridico degli anni di servizio ai fini dell’inquadramento

Chi può partecipare al ricorso?

Il ricorso è individuale e produce effetti solo nei confronti del ricorrente( chi non presenta ricorso non potrà ottenere il riconoscimento dello scatto)

Al ricorso possono aderire tutti i docenti e personale Ata che hanno chiesto ed ottenuto il decreto di  ricostruzione della carriera senza la valutazione dell’anno 2013 ai fini della progressione di carriera( chi non ne è in possesso deve chiederlo presso la segreteria della scuola ove presta servizio) .

Il ricorso è finalizzato ad ottenere il riconoscimento a fini giuridici dell’anno di servizio 2013 l’emanazione di un nuovo decreto di ricostruzione della carriera con il riconoscimento anche di tale anno, il  pagamento di eventuali differenze stipendiali derivanti dalla ricostruzione di carriera inclusiva del riconoscimento giuridico dell’anno 2013, nonchè  la relativa regolarizzazione contributiva e assicurativa con consequenziale aumento dello scatto e dello stipendio.

Come aderire 

Per aderire occorre contattare lo studio legale La Cava ai numeri 090- 346288 – 090.6010007 ed inoltrare la documentazione di cui appresso alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it

1. contratto di lavoro a tempo indeterminato ;

2. decreto di ricostruzione di carriera;

3. copia stato matricolare di servizio (da prendere in segreteria);

4. copia ultimo cedolino;

5. copia carta identità e codice fiscale