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PRECEDENZA ALLA MOBILITA’ SULLE IMMISSIONI: TRASFERITA DOCENTE

Illegittimo il procedimento di mobilità scuola

Il caso ha riguardato una docente assunta il 05.03.2014 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso A018 e sostegno, attualmente in servizio presso l’istituto “Basile” di Messina.
La stessa aveva partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 106 del 29.03.2021 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola secondaria con punteggio di 197 punti indicando diverse sedi disposte secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento, in particolare le sedi/scuole rientranti nel comune/provincia di Messina.
la stessa assistita dall’Avvocato Vincenzo La Cava ha esposto che l’ordinanza attuativa del CCNI e le clausole in esse inserite sono illegittime e devono essere disapplicate poiché il contratto collettivo nazionale integrativo limita il diritto di partecipazione nelle operazioni di mobilità ai docenti partecipanti alla mobilità interprovinciale, specialmente con l’art. 8 comma 5 che prescrive : “Per le immissioni in ruolo autorizzate per ciascun anno scolastico del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 viene accantonato il cinquanta per cento delle disponibilità̀ determinate al termine dei trasferimenti provinciali….”.
Evidenziava che il CCNL in questione non contiene alcuna espressa deroga rispetto all’art. 470 del D.Lgs n. 297/1994 prevedendo la priorità solo per il personale appartenente a classi di concorso, aree disciplinari, ruoli, aree e profili professionali in situazione di esubero e rinviando per il resto alla contrattazione integrativa ma che quest’ultima è legittimata ad operare, a pena di nullità, nell’ambito delle sole materie demandate dalla contrattazione
collettiva nazionale e non può dunque sostituirsi a quest’ultima nell’introdurre espresse deroghe rispetto alla fonte legislativa.
Evidenziava, infine, la violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. ex artt. 3 e 97 Cost. in quanto le clausole del CCNI mobilità 2020/2021, nel limitare la partecipazione alla procedura di mobilità interprovinciale, accordando una maggiore aliquota in favore dei docenti neo immessi in ruolo ed ai docenti partecipanti alla mobilità provinciale aventi minore esperienza lavorativa e collocati presso la provincia di appartenenza, creano una forte ed ingiustificabile disparità di trattamento.
Il Tribunale di Messina con sentenza del 29.1.025 ( LEGGI QUI) ha accertato che ” Tale disciplina convenzionale contrasta palesemente con la norma di fonte legale contenuta nell’art. 470, comma 1 D.L.vo n. 297/1994.La previsione legislativa, infatti, accorda inequivocabilmente preferenza alle operazioni di mobilità territoriale (anche interprovinciale) rispetto alle immissioni in ruolo, che sono state ritenute dal legislatore residuali ed operanti esclusivamente all’esito delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale sui soli posti residui, vacanti e disponibili, con la conseguente preclusione per la pubblica amministrazione di riservare alle immissioni in ruolo l’assegnazione in via prioritaria e prevalenza dei posti vacanti e disponibili rispetto alla mobilità, ancorché interprovinciale.” dichiarando il diritto della ricorrente al trasferimento interprovinciale di cui alla domanda amministrativa e, per l’effetto, ordina al MIUR di adottare ogni provvedimento consequenziale al trasferimento della ricorrente nella provincia di Messina in ragione delle preferenze espresse alla luce dei posti vacanti e disponibili al momento della mobilità azionata ed allegata da parte ricorrente;

L’avvocato  La Cava ricorda a tutti i docenti che si apprestano a presentare domanda di mobilità di contattare lo studio ai numeri 090.346288- 090.6010007 e far valere i propri diritti