201808.09
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Il Tribunale di Termini Imerese trasferisce docente agrigentina per assistere la madre.

Ancora Vittorie.
il CCNI deve essere disapplicato.La precedenza ex legge 104/1992 della madre vale anche per i trasferimenti interprovinciali.
Dopo le vittorie presso i Tribunali di : Messina, Catania, Barcellona Pozzo di Gotto, Lodi, Brescia, Ravenna, Potenza,Roma, quaesta volta tocca al tribunale di Termini Imerese darci ragione .
Il caso riguarda una docente agrigentina titolare presso la scuola Balsano Pandolfini di Termini Imerese, proveniente dalla graduatoria ad esaurimento, che seguendo il nostro vademecum aveva tempestivamente proposto e chiesto con domanda integrativa alla domanda di mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 207 del 9.3.2018 l’accertamento della precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art 33 comma 3 e 5 lg 104/1992, che aveva  indicato come prime preferenze gli Ambiti Territoriali della Sicilia provincia di Agrigento 001 e seguenti, con la necessità di assistere la madre, riconosciuta portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, legge 104/92.. La stessa con ricorso patrocinato dall’avvocato Vincenzo La Cava  ha lamentato di essere stata trasferita, in violazione del diritto di precedenza di cui all’art. 33 L. 104/92.
Il Tribunale di Termini Imerese con provvedimento del 9.8.018 ( leggi qui) ha disposto “il diritto della ricorrente ad essere assegnata, nelle operazioni di trasferimento interprovinciale nell’ambito territoriale Sicilia 001 per l’A.S. 2018/2019, secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa, condannando l’amministrazione alla refusione delle spese di lite”.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno chiesto di far valere la precedenze per parenti ed affini sino al terzo grado di contattare inoltrare una mail a vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava inoltrando i documenti in pdf inseriti nel vademecum a disposizione sul sito www. avvocatovincenzolacava.it