Altra vittoria. Illegittimi gli accantonamenti agli idonei 2012
Altra sentenza di accoglimento emessa dal Tribunale di Catania n. 582/2019 del 12/02/2019 ( leggi qui) che dichiara illegittimi gli accantonamenti in favore degli idonei del concorso 2012-
Questa volta è il caso di un docente assistito dall’avvocato Vincenzo La Cava insegnante nella scuola Secondaria di I grado nella classe di concorso A059 – Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, assunto a tempo indeterminato in data 01/9/2014 presso l’Istituto Comprensivo I. C. di Collegno; ha partecipato ai sensi dell’art. 1, comma 108, L. n. 107/ 2015, alla “Fase B1” delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, avente efficacia su tutto il territorio nazionale, quale docente assunto entro l’anno scolastico 2014/2015, indicando come prima preferenza l’Ambito territoriale “Sicilia 0010” e poi a seguire gli altri ambiti siciliani; ha avuto riconosciuto un punteggio base di 38 punti più sei per ricongiungimento e sei per il sostegno; non ha ottenuto il movimento richiesto; è stato destinatario di assegnazione provvisoria presso l’Ambito Territoriale di Catania ove è stato depositato il ricorso.
il Giudice dott.ssa Di Gesù ha disposto che “alla luce di quanto esposto va ritenuto che l’Amministrazione non ha rispettato il criterio meritocratico e dello scorrimento della graduatoria basato sul punteggio posseduto dal docente nella singola classe di concorso, essendo stato disatteso, nell’attuare la fase B delle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2016/2017, l’ordine degli Ambiti indicati nella domanda presentata dal ricorrente, in tal modo realizzandosi una violazione non solo delle disposizioni ex lege n. 107/2015 sopra richiamate, ma anche dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 della Costituzione” ” Dichiara il diritto del ricorrente ad essere assegnato ad una scuola Secondaria di I grado dell’Ambito Territoriale Sicilia 0010, e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare il ricorrente ad una sede di servizio ricompresa nel predetto Ambito.