ART 42 BIS DLGS 151/2001: ASSEGNATA PER TRE ANNI DOCENTE PALERMITANA
Altra vittoria per lo studio legale La Cava in materia di assegnazione triennale per docenti madri di figli inferiori a tre anni, superato anche il vincolo quinquennale.
Il Tribunale di Catania con la sentenza n. 4473 del 02/12/2020 ( leggi qui) ha accolto il ricorso di una docente assunta in data 1.9.2020 sottoposta a vincolo quinquennale, scuola della infanzia, in servizio presso l’I.C. “Vespucci- Capuana Pirandello” di Catania.
Il figlio della docente era nato nel 2020 (inferiore a tre anni) residente con il padre a Palermo che prestava la propria attività lavorativa in Palermo .
In concomitanza delle operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) per l’a.s. 2020/2021, ricorrendone i presupposti, la ricorrente su consiglio dello studio dell’avvocato Vincenzo La Cava ha proposto istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001 chiedendo agli UU.SS.PP. di Catania e Palermo di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel comune di Palermo o comunque nella provincia di Palermo secondo l’ordine di cui alla domanda ed al fine di tutelare e garantire la crescita del minore.
L’istanza formulata dalla ricorrente è rimasta priva di riscontro sia da parte dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania che dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo.
Ebbene l’avvocato ha formulato ricorso d’urgenza del 2.12.2020 il Tribunale di Catania accogliendo il ricorso ha disposto ” Così riassunto il dibattito giurisprudenziale, ritiene il decidente di seguire quell’orientamento mediano fatto proprio dal Cons. di Stato, sez. IV, n. 961/2020, a tenore del quale “la clausola normativa contenuta nell’art. 42 bis d.lg. n. 151 del 2001, va intesa in un’accezione che consenta alle Amministrazioni di tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’istante e con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede, ma neppure banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico tutto sommato contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio e, dunque, con gli ordinari strumenti giuridici previsti dall’ordinamento, senza che venga perciò negata al lavoratore-genitore la tutela approntata dall’ordinamento”.
In definitiva il giudice ha accolto il ricorso accerta il diritto di parte ricorrente di essere assegnata temporaneamente ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. 151/2001, e dunque per tre anni, su un posto vacante e disponibile della scuola primaria sito in Provincia di Palermo;
CONDANNA l’Amministrazione convenuta agli adempimenti conseguenti, con decorrenza, ai fini del computo del suddetto termine triennale, dal momento dell’effettiva assegnazione temporanea ex art. 42 bis cit.”;
L’avvocato la Cava dopo le numerose vittorie in materia di assegnazione triennale consiglia a tutti i docenti genitori di figli inferiori a tre anni di proporre ricorso al fine di ottenere assegnazione per tre anni presso il luogo di residenza.
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