ASSEGNATA DOCENTE CON FIGLIO INFERIORE A TRE ANNI
Con sentenza del 6.6.019 ( leggi qui) il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto accoglie il ricorso di una docente assistita dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava assegnandola ove risiede il minore riconoscendole i benefici dell’art 42 bis del dlgs 151/2001.
Il caso ha riguardato una docente di scuola della infanzia titolare a Firenze ma in a.p. a Barcellona Pozzo di Gotto residente con la famiglia in Sicilia e precisamente in Milazzo il cui nucleo familiare è composto oltre la ricorrente dal marito e dai figli di anni dieci ed uno di appena anni due e mezzo.
La stessa ha formulato dapprima domanda cartacea predisposta chiedendo assegnazione temporanea per tre anni senza con ciò ottenere il previsto nulla osta.
L’amministrazione si difendeva in giudizio sostenendo che la stessa avrebbe ottenuto tutela dall’assegnazione provvisoria nella parte in cui prescrive la precedenza per i docenti con figli minori sino ad anni 6.
L’avvocato La Cava si è opposto sostenendo come tale previsione è più restrittiva rispetto all’istituto dell’assegnazione temporanea ( tre anni) prevista dall’art 42 bis.
Il Tribunale di Barcellona, con sentenza di merito accogliendo il ricorso ha statuito che ” la norma contrattuale non può derogare alla legge: “la norma generale e tassativa nella sua struttura e non vi sono elementi per escludere la sua applicazione diretta nel comparto scolastico” e così ha ordinato di provvedere all’assegnazione temporanea della ricorrente ex art 42 bis d.lgs 151/2001 in un comune rientrante nell’ambito Sicilia 0015 quale docente della scuola della infanzia su posto comune ovvero su posto di corrispondente posizione retributiva”.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti con figli inferiori a tre anni di contattare lo studio allo 090 346288 oppure inoltrare una mail a vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it per dare avvio al ricorso volto ad ottenere l’assegnazione per tre anni nel luogo ove risiede il minore.
ECCO COME ADERIRE
CHI PUÒ ADERIRE
a) Il genitore (anche affidatario ed adottivo) di un minore di età inferiore a tre anni al momento della presentazione della istanza;
b) Essere in possesso della professionalità corrispondente al posto da ricoprire (ad es., l’insegnate non potrà richiedere l’assegnazione temporanea in diversa classe di concorso).
c) Essere dipendente a tempo indeterminato di una P.A.;
Come e quando proporre ricorso .
occorre formulare apposita istanza ed attendere che la stessa venga esitata(trenta giorni dall inoltro) .
In caso di mancato e/o immotivato riscontro occorre proporre, esclusivamente alle condizioni di cui sopra, ricorso d’urgenza ex art 700 cpc inoltrandoci la documentazione di cui appresso all’indirizzo mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it inserendo nell oggetto la dicitura” ricorso ex art 42 bis”.
La documentazione da inoltrare a mezzo mail al nostro studio è la seguente:
1.Copia della istanza di assegnazione temporanea con ricevute di ritorno con relativi allegati(CLICCA QUI) ;
2.Dichiarazione sostitutiva atto notorietà coniuge che presta servizio nel comune ove chiede assegnazione la docente;
3.Autocertificazione stato di famiglia;
4.Provvedimenti dell’Ufficio scolastico provinciale di destinazione di assegnazione provvisoria, CCNI utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie;
5.Certificato di servizio;
6.Contratto immissione in ruolo;
7.Ultima busta paga;
L’avvocato La cava consiglia a tutti i docenti con figli inferiori a tre anni di contattare lo studio allo 090 346288 oppure inoltrare una mail a vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it per dare avvio al ricorso volto ad ottenere l’assegnazione per tre anni nel luogo ove risiede il minore.