202305.26
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ASSEGNATA PER TRE ANNI DOCENTE CON FIGLIO DI ETA’ INFERIORE A 3 ANNI

ANCORA UNA VITTORIA DA PARTE DELLO STUDIO LEGALE LA CAVA

Il caso ha riguardato una docente di scuola secondaria di primo grado, classe di concorso A022, assunta l’11/11/015, titolare presso l’Istituto Caminiti di Villa San Giovanni ed in servizio presso l’I.C. “Manzoni” di Messina;
La stessa era madre di figlio di età inferiore ai tre anni, nato a Messina il 28 febbraio 2019, con il quale risiedeva a Messina unitamente al coniuge svolgeva attività lavorativa presso Messina;
in concomitanza con le operazioni di mobilità annuale (utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie) per l’a.s. 2021/2022, ricorrendo i presupposti, aveva proposto istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art.42 -bis del D.Lvo 151/2001, chiedendo agli UU.SS.PP. di Reggio Calabria e Messina di essere assegnata ad una sede di servizio ubicata nel Comune di Messina, secondo l’ordine di cui alla domanda nonché al fine di tutelare e garantire la crescita del minore;
la sua istanza era rimasta priva di riscontro da parte dell’Ufficio Scolastico di Reggio Calabria, mentre l’Ufficio Scolastico di Messina aveva risposto “in esito alla istanza della SV in data 30.6.21 si comunica che la normativa contrattuale in ambito scolastico prevede che i titolari delle posizioni di cui all’art 42 bis hanno diritto alla valutazione del relativo punteggio nell’ambito della domanda di assegnazione provvisoria( art 8 CCNI precedenza) pertanto la richiesta in argomento può essere avanzata ovvero valutata dopo la conclusione delle operazioni di mobilità annuale”;
Deduceva l’illegittimità del suddetto diniego, da doversi intendere come rifiuto, opposto dall’Amministrazione, per violazione della norma di rango legislativo di cui all’art. 42 – bis D.Lgs n. 151/2001, norma imperativa poiché volta alla tutela di interessi e principi costituzionalmente garantiti dagli artt. 29, 30 e 31 Cost., i quali nel postulare i diritti – doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro incombenti nei confronti della prole promuovevano e valorizzavano gli interventi legislativi volti, come l’art. 42 -bis D.Lgs n. 151 del 2001, a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.
Il Tribunale di Messina con sentenza del 4 maggio 2023 ( leggi qui) ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato La Cava disponendo il diritto della ricorrente all’assegnazione temporanea, ex art. 42 bis D.Lgs. n. 151/2001 in una sede di servizio ubicata nel Comune di Messina secondo l’ordine indicato domanda, con conseguente condanna del Ministero dell’Istruzione a provvedere a tale assegnazione temporanea.

L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti genitori di figli inferiori di anni 3 di contattare lo studio legale ai numeri 090 346288- 090.6010007 e proporre immediato ricorso d’urgenza al fine di ottenere assegnazione per 3 anni nel luogo ove risiede il minore.