BOCCIATURA E LEGGE 104/1992: RICORSO PER MANCATA AMMISSIONE
Ricorsi al Tar per mancata ammissione alla classe successiva per DSA – BES (Dislessia e disturbi correlati)
Il caso ha riguardato un alunno assistito dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava sui l’Istituto scolastico aveva tenuto una condotta del tutto omissiva se si considera : la predisposizione del PDP (Piano didattico personalizzato) in luogo del c.d. PEI (Piano educativo individualizzato) a cui l’alunno avrebbe avuto diritto in relazione ai benefici a lui riconosciuti dalla legge 104 art. 3 comma 3.
Inoltre con il ricorso è stata lamentata la mancata applicazione dello stesso PDP stante l’inadeguatezza delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti dallo stesso nonchè il mancato recupero di prove scritte con prove orali e le vessazioni psicologiche subite dallo studente e soprattutto la scarsa e insufficiente comunicazione e collaborazione tra famiglia ed istituto scolastico, imputabile, in toto, all’atteggiamento di chiusura adottato dal predetto ente restio a concedere, appuntamenti, incontri chiarificatori, copie delle verifiche svolte in classe o anche semplici risposte alle richieste formulate dai genitori dell’alunno.
Inoltre si è evidenziata la mancanza di disponibilità e l’inadeguata preparazione da parte del corpo docente in merito all’intervento di somministrazione del farmaco salvavita – depositato dai genitori – in caso di perdita di coscienza dell’allievo e non richiedente particolari conoscenze mediche o infermieristiche .
Il consiglio di classe verbale di scrutinio finale relativo all’a.s. 2017/2018, in data 13/06/2018, ha deliberato “la non ammissione alla classe successiva” del ricorrente a causa degli insufficienti risultati scolastici conseguiti in matematica, fisica, informatica, scienze/chimica, disegno-storia dell’arte .
Il Tar Lazio con sentenza del 10.4.019 ( leggi qui) e Tar Milano del 14.5.2024 ha accolto il ricorsi presentati dall’avvocato La Cava annulla il provvedimento di mancata ammissione all’anno scolastico successivo ed Ordinato alle Amministrazioni scolastiche, ciascuna per quanto di sua competenza, di:
– elaborare ed adottare, previa convocazione del competente G.L.H.O., il prescritto Piano educativo individualizzato per il discente minore ;
– sottoporre l’alunno-a rivalutazione del profitto, tenendo conto nella omessa adozione di rimedi e misure idonee a consentirli
di superare il deficit che hanno concorso in misura preponderante a determinare il negativo esito delle prove scolastiche.
Lo studio dell’avvocato La Cava ha deciso di avviare ricorso al Tar volto a tutelare i diritti degli alunni affetti da DSA (disturbo specifico nell’apprendimento) bocciati o rimandati in spregio alle norme di cui alla L. n. 170/2010.
La legge richiamata impone a tutti gli istituti scolastici l’obbligo di disporre, nel corso dell’anno, strumenti dispensativi e compensativi a favore degli alunni ai quali siano stati diagnosticati i suddetti disturbi tra cui dislessia, discalculia disgrafia.
Per poter stabilire se la bocciatura o le materie oggetto di recupero siano state disposte in spregio alla legge citata e quindi da annullare, occorrerà valutare:
se l’istituto scolastico ha predisposto il PDP (Piano didattico personalizzato) ottemperando alla L. n. 170/2010;
se quest’ultimo è stato portato a conoscenza dei genitori dell’alunno e da questi sottoscritto ed infine se tale piano è stato messo in atto.
Una tutela analoga è prevista anche a favore degli alunni che soffrono di particolari patologie che non permettono loro di seguire gli stessi ritmi degli altri alunni presentando dei bisogni educativi speciali (BES).
In caso di mancata ammissione alla classe successiva contattare lo studio allo 090 346288