DISPENSA DEL SERVIZIO: TRIB. SIRACUSA RICONOSCE ANCHE SE INABILITA’ RELATIVA
Ancora Una vittoria ottenuta dallo studio dell’avvocato La Cava .
L’istituto scolastico nega la dispensa dal servizio e dispone la sospensione della retribuzione, lo colloca in malattia d’ufficio e chiede gli arretrati: Il Tribunale di Siracusa annulla i provvedimenti del dirigente scolastico lo dispensa dal servizio ed ordina la restituzione delle somme trattenute.
Il Tribunale di Siracusa con ordinanza del 04.01.2020( leggi qui) ha accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto dal nostro studio con il quale un docente, in servizio presso un Istituto scolastico di Augusta, lamentava di non aver visto riconosciuto il proprio diritto alla dispensa dal servizio sebbene inabile relativo permanente ( e non assoluto) al servizio.
Il caso ha riguardato un docente assistito dallo studio dell’avvocato La Cava che ha depositato ricorso e contestuale domanda cautelare, convenendo in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nonché l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, l’Ambito Territoriale Provinciale di Siracusa, il Ministero dell’Economia e del Tesoro e l’Istituto “A. Ruiz” di Augusta, ove prestava servizio, al fine di sentire dichiarare l’illegittimità e, per l’effetto, disapplicare la nota con la quale l’istituto scolastico aveva negato il proprio diritto alla dispensa dal servizio, nonché del decreto n. 3929 del 13.11.2018 reso dal DS dell’Istituto “A. Ruiz” di Augusta e della nota prot n. 14352 resa dalla Ragioneria dello Stato, provvedimenti con i quali era stata disposta la sospensione della retribuzione.
Il ricorrente pertanto, che venisse accertato il proprio diritto alla dispensa dal servizio o, in subordine, l’immediata utilizzazione in altro compito professionale che fosse congruo alle proprie condizioni di salute. Il docente era stato assunto assunto in data 10.9.1981, quale docente di scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato e di prestare servizio presso l’istituto “A. Ruiz” di Augusta; che con verbale del 13.12.2017 n. 16067 la Commissione medica di verifica di Palermo l’aveva dichiarato non idoneo permanentemente al servizio, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento, con controindicazioni allo svolgimento di ogni mansione che avrebbe comportato attività autonoma. Evidenziava che, a fronte della riscontrata inidoneità, l’Amministrazione scolastica l’aveva collocato in malattia d’ufficio, con conseguente decurtazione e sospensione dello stipendio e che con successiva nota n. 14352 del 3.4.2019, la Ragioneria Territoriale dello Stato della sede di Siracusa aveva avviato nei suoi confronti un procedimento volto al recupero delle retribuzioni percepite.
Nella vicenda in esame, il docente , con verbale della Commissione medica di verifica di Palermo, è stato dichiarato non idoneo permanentemente al servizio, in modo relativo, allo svolgimento di tutte le mansioni proprie o equivalenti del profilo di inquadramento, con controindicazioni allo svolgimento di ogni mansione che avrebbe comportato attività autonoma e rivalutazione in data 13.03.2019. Successivamente, con nota del 14.03.2018 n. 3893, il ricorrente è stato collocato in malattia d’ufficio e con nota n. 14352 del 3.4.2019 la Ragioneria Territoriale dello Stato della sede di Siracusa, ha avviato nei suoi confronti un procedimento volto al recupero delle retribuzioni corrisposte. Tali note risultano, tuttavia, illegittime giacché in contrasto con i principi ricavabili dalle disposizioni normative sopra richiamate. Invero, la condizione lavorativa del ricorrente va collocata al di fuori dell’aspettativa per malattia, essendo stata accertata nei suoi confronti l’inidoneità permanente, sia pure in maniera relativa – cioè al solo insegnamento, con controindicazioni allo svolgimento di ogni mansione che comporti attività autonoma – e dovendosi, conseguentemente, applicare la normativa citata in premessa che prevede l’alternativa per l’interessato di essere collocato in mobilità, anche intercompartimentale, con eventuale riutilizzazione nelle more della definizione dell’avviata procedura, oppure in pensione (dispensa dal servizio), a fronte di una preventiva richiesta da parte dell’interessato di essere dispensato dal servizio ovvero di una scelta in tal senso effettuata dall’amministrazione datoriale dinanzi all’impossibilità di utilizzare diversamente la propria risorsa. L’ingiustificato provvedimento d’ufficio, comporta la conseguente illegittimità e, per l’effetto, la disapplicazione della nota del 3.4.2019, p, della Ragioneria Territoriale, che trova quale presupposto il provvedimento di collocamento in malattia d’ufficio, del quale non se ne ravvisano i presupposti, giacché, come osservato, qualora l’inidoneità psico-fisica non sia temporanea, non è possibile collocare d’ufficio il docente in malattia.
Il giudice ha quindi disapplicato la nota del 16.4.2019 dell’istituto scolastico “A. Ruiz” con la quale è stato negato il diritto del ricorrente alla dispensa dal servizio ha dichiarato , illegittimi e, per l’effetto, disapplica il decreto del 13.11.2018 reso dal DS dell’istituto scolastico “A. Ruiz” di Augusta del 13.11.2018 e la nota resa dalla Ragioneria dello Stato, con i quali è stato disposto nei confronti del ricorrente il collocamento in malattia d’ufficio ed applicato il conseguente trattamento economico ;Ordina all’Amministrazione scolastica convenuta di dispensare dal servizio il ricorrente”
CHI PUO’ ADERIRE :
docenti o Personale della P.a. che è stato dichiarato inabile al servizio permanentemente, sia in modo relativo che in modo assoluto.
Tale situazione di inabilità deve essere documentata dall’interessato tramite il verbale della commissione medica di verifica territorialmente competente.
Per aderire al ricorso occorre, preliminarmente, per la valida proposizione dello stesso, RICHIEDERE FORMALMENTE il riconoscimento del diritto alla dispensa dal servizio.
COME SI RICHIEDE?
1) Inoltrare, in via amministrativa, l’istanza con la quale si richiede la dispensa dal servizio;
2) Allegare il verbale della commissione medica di verifica territorialmente competente;
Più precisamente occorre inoltrare domanda cartacea con racc.a.r. oppure a mezzo pec (in entrambi i casi occorre custodire le ricevute); la domanda cartacea va spedita a: 1) Miur, 2) Ufficio scolastico di appartenenza; 3) Istituto scolastico presso il quale si è in servizio o p.a. presso la quale si è impiegati ed inserire la copia cartacea unitamente al verbale della commissione medica;
Successivamente attendere l’eventuale risposta dell’amministrazione.
Al fine di proporre tempestivo ricorso occorrerà inoltrare via mail allo studio la documentazione di cui appresso:
– Contratto di immissione in ruolo;
– Ultima busta paga;
– Domanda di dispensa dal servizio;
– Eventuale risposta dell’Amministrazione;
– Verbale della Commissione medica di verifica.
La predetta documentazione deve essere inoltrata via mail a: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it esclusivamente in formato pdf.
Per aderire al ricorso, o avere informazioni al riguardo, inviare una email all’ indirizzo mail vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it o chiamare lo studio allo 090 346288.
A cura dello dell’avv. Alessandro Saccà