202606.06
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Il Tribunale di Agrigento ci da ragione e trasferisce docente disabile

il caso ha riguardato una docente di ruolo della scuola primaria in servizio ad Enna e, per l’a.s. 2024/2025, in assegnazione provvisoria presso un Istituto di Licata (AG), ha esposto di avere presentato domanda di mobilità interprovinciale
per l’anno scolastico 2025/2026, chiedendo il trasferimento in un istituto scolastico ricompreso nel Comune di Agrigento.
Con la suddetta domanda la docente ha richiesto il riconoscimento della precedenza prevista dagli artt. 21 e 33 della legge 104/1992, in quanto affetta da patologia oncologica e portatrice di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della medesima legge, come da verbale della Commissione medica INPS di Agrigento del 13 settembre 2024, evidenziando di essere in cura per le proprie patologie nel Comune di Agrigento.
Con nota del 29 aprile 2025 l’Amministrazione scolastica ha negato il riconoscimento della precedenza, richiamando la disciplina contrattuale vigente che limita tale beneficio al solo comune di residenza, a condizione che esso sia indicato come prima preferenza nella domanda di mobilità, ed evidenziando che, al momento della presentazione della domanda, la ricorrente risultava residente in altro comune; ciò fino all’8 aprile 2025, data in cui la stessa ha trasferito la propria residenza ad Agrigento.
La ricorrente ha quindi adito questo Tribunale chiedendo l’accertamento e la dichiarazione del proprio diritto a fruire della precedenza ex art. 21 L. 104/1992 nell’ambito della procedura di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2025/2026, con conseguente disapplicazione dell’art. 13 del CCNI mobilità nella parte in cui limita l’operatività della precedenza alla provincia del comune di residenza e alla sua indicazione quale prima preferenza, nonché la declaratoria del diritto al trasferimento presso le sedi richieste nel Comune/Provincia di Agrigento, anche in sovrannumero e con priorità rispetto ad altre categorie di aspiranti.
il tribunale di Agrigento con sentenza del 3 marzo 2026 accogliendo il ricorso dell’Avvocato La Cava ha dichiarato il diritto della ricorrente Martinelli Sabrina a fruire della precedenza di cui all’art. 21 L. 104/1992 nell’ambito della procedura di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2025/2026 con riferimento alle sedi ricadenti nel Comune di Agrigento;
– disapplica, nei limiti di cui in motivazione, l’art. 13 del CCNI mobilità applicabile all’a.s. 2025/2026 nella parte in cui subordina l’operatività della predetta precedenza al requisito della residenza nel comune richiesto alla data di scadenza della domanda;
– per l’effetto, ordina all’Amministrazione resistente di procedere alla rinnovazione delle operazioni di mobilità limitatamente alla posizione della ricorrente;
l’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti ai quali non viene applicata la precedenza ex art 21 della legge 104/92 sul falso presupposto del requisito della residenza nella prima sede indicata in domanda di contattare lo studio allo 090.346288 e proporre ricorso.