202411.19
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IL TRIBUNALE DI RAGUSA RICONOSCE 19 ANNI DI PRERUOLO

Vittoria per lo studio Legale La Cava in tema di ricostruzione della carriera. Il Tribunale di Ragusa disapplica il decreto ( leggi qui)
Il caso ha riguardato una docente assunta dal M.I.U.R. a tempo indeterminato con “qualifica funzionale dei docenti della scuola elementare” e con decorrenza dall’01.09.2015 che ha svolto a far data dall’A.S. 1992/1993 gli ivi riportati incarichi di supplenza, quale docente della scuola elementare, e che a mezzo del richiamato decreto l’Amministrazione scolastica le ha riconosciuto un’anzianità di servizio pre-ruolo di nella misura di anni 14 ai fini giuridici e in 5 mesi ai fini economici, pur attestando il riconoscimento di n. 19 anni scolastici di servizio pre-ruolo (a far data dall’A.S. 1992/1993), i rimanenti non avendo raggiunto la soglia di durata richiesta dall’ordinamento vigente.
il Giudice accogliendo la tesi dell’Avvocato La Cava ha ritenuto che “Ancorché l’impianto normativo complessivamente considerato presenti al contempo elementi di vantaggio e di svantaggio per il docente – il parziale computo degli anni di servizio pre-ruolo essendo controbilanciato dall’equiparazione di almeno 180 giorni di lavoro effettivi ad un anno intero di servizio -, ne va nondimeno ritenuto il contrasto con il principio di non discriminazione enunciato alla clausola 4 dell’Accordo Quadro accluso alla direttiva n. 1999/70/CE, per i cui commi primo e quarto “per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” e “i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.”.
Per tutto quanto sopra esposto, in applicazione degli anzidetti principi, nell’impossibilità di parziale applicazione della disciplina di cui agli artt. 485 e 489 del D.Lvo n. 297/1994, il M.I.U.R. (oggi MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO) è tenuto a procedere alla rinnovata ricostruzione della carriera di AMMATUNA Rosa facendo applicazione dei parametri esplicitati dalla Corte Suprema nella sopra richiamata sentenza n. 31149/2019, riconoscendo alla ricorrente l’integrale servizio pre-ruolo svolto.
Dalla corretta ricostruzione di carriera procede il diritto della ricorrente a percepire le eventuali differenze stipendiali maturate in ragione del computo dell’anzianità di servizio secondo i parametri sopra indicati, detratto quanto eventualmente già corrisposto dal MINISTERO in esecuzione del provvedimento di ricostruzione di carriera in questa sede contestato!
Va inoltre disattesa l’eccezione di prescrizione formulata dal M.I.M., attesa la decennalità del termine prescrizionale del credito risarcitorio vantato dalla ricorrente in ragione della discriminatoria attuazione della direttiva 1999/70/CE – l’art. 10, comma 4 bis, del D.Lvo n. 368/2001, attuativo della direttiva, avendo escluso la propria applicazione al personale scolastico a tempo determinato (cfr. CASS. n. 10813/2011; CASS. n. 30502/2019; CASS. SS.UU. n. 9147/2009) -, decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ovvero – nel caso sub iudice – certamente non prima dell’emissione dell’impugnato decreto di ricostruzione della carriera del 15.12.2016.

In conclusione il Tribunale di Ragusa ha così disposto :
dichiara il diritto della ricorrente all’integrale riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, del servizio prestato alle dipendenze dell’Amministrazione resistente con contratti di lavoro a tempo determinato prima dell’immissione in ruolo;
dichiara il diritto al riconoscimento della progressione stipendiale in base all’anzianità di servizio maturata nei periodi di servizio prestati con contratti a termine, secondo quanto previsto dai vari C.C.N.L. succedutisi nel tempo in relazione al personale di ruolo, e per l’effetto condanna il MINISTERO dell’ISTRUZIONE E DEL MERITO a corrisponderle le eventuali differenze retributive maturate, secondo i parametri individuati dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati in motivazione, oltre accessori di legge nella misura stabilita dall’art. 22, comma 36, L. n. 724/94, dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al saldo;

Per aderire ai nostri ricorsi volti ad impugnare il decreto di ricostruzione della carriera occorre inoltrare il decreto di ricostruzione alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it oppure contattare lo studio legale La Cava ai numeri 090.346288- 090.6010007