201808.03
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IL TRIBUNALE DI ROMA TRASFERISCE DOCENTE DA ROMA A CATANIA PER ASSISTERE LA NONNA.

Altra docente trasferita.
Questa volta il Tribunale di Roma, ha disposto con provvedimento del 3 agosto 2018 ( leggi qui) che la precedenza per i parenti ed affini ( nel caso si trattava della nonna) deve valere anche per i trasferimenti interprovinciali.
E’ il caso di una docente catanese docente di scuola primnaria in servizio a Roma.
con l’ausilio dello studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava ha chiesto far valer il diritto di precedenza per il trasferimento a Catania e ciò al fine di assistere la nonna disabile.
il Tribunale di Roma accogliendo intregalmente il ricorso ha ritenuto illegittima tale limitazione imposta dal CCNI “Ebbene, detta limitazione non appare legittima perché in chiaro contrasto con le previsioni della legge n. 104/92 (come detto espressamente applicabili al personale della scuola, in virtù del richiamo operato dal citato Testo unico), le quali estendono il beneficio in parola anche al parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti: cfr. art. 33).
Né il fatto che per tali parenti o affini il beneficio in esame sia riconosciuto solo ai fini delle operazioni di assegnazione provvisoria appare strumento in grado di superare la predetta illegittimità, dal momento che come detto il citato Testo unico espressamente richiama l’art. 33 della legge n. 104/92 ai fini della precedenza in sede di mobilità (senza distinzione alcuna).

Il nostro studio anche in prossimità delle assegnazioni provvisorie consiglia a tutti i docenti che hanno chiesto con la domanda di mobilità ( inserendo il verbale oppure con domanda integrativa cartacea fornita dal nostro studio )di far valere la precedenza di contattare lo studio per la proposizione del ricorso .