L.104/92: DOCENTE CATANESE TRASFERITA PER ASSISTERE IL PADRE
ANCORA UNA VITTORIA
IL TRIBUNALE DI CATANIA RICONOSCE PRECDENZA EX L.104/1992 E TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE IL PADRE
Il caso ha riguardato una docente assistita dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava, la stessa insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria con sede di titolarità in Pinerolo e in assegnazione provvisoria in Acireale.
La ricorrente aveva partecipato ai sensi della legge n. 107/ 2015 alle operazioni di mobilità per l’anno scolastico 2019/2020, che non le è stato riconosciuto il diritto di precedenza ex art. 33 L. n. 104/1992 in ragione della condizione di handicap grave del padre, e che di conseguenza non ha ottenuto il movimento richiesto.
Con ricorso ha chiesto di dichiarare il diritto di precedenza ex art. 33 L. n. 104/1992 e per l’effetto condannare l’Amministrazione scolastica ad assegnarla presso un istituto scolastico in Acireale o comunque in una delle sedi indicate in domanda che le consentano di prestare assistenza al padre.
Il Tribunale di Catania dott.ssa Di Gesu con sentenza del 11.2.2021 ( leggi qui) ha disposto che ” La superiore esclusione non può ritenersi compatibile con il generale disposto di cui all’art. 33, comma 5, L. 104/92 in forza del quale il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado (…) “ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”, applicabile anche al personale di cui al Testo Unico in materia di istruzione (cfr. art. 601 D. Lg.s. n. 297/1994, comma 1: “gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico”, e comma 2: “le predette norme comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”).
La natura cogente della disposizione di cui alla legge n. 104/1992, seppur priva di esplicita comminatoria di nullità di norme con la stessa contrastanti, si evince dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all’interno di una legge contenente “i principi dell’ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale ed assistenza alla persona handicappata” (art. 21 l. 104/1992).”
In conclusione il Giudice del Lavoro ha così statuito ” dichiara in favore della ricorrente il diritto di precedenza nella procedura di mobilità interprovinciale ai sensi dell’art. 33, comma 5, L. 104/92, e, per l’effetto, ordina alle Amministrazioni convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio nella provincia di Catania ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda”.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che si appresteranno a compilare la domanda di mobilità di inserire il verbale della commissione medica ex l.104/1992 a comunque contattare lo studio allo 090 346288.