202105.11
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L.104/92 PADRE: TRASFERITA DOCENTE A BARCELLONA P.G.

Il Tribunale di Messina con sentenza 11.5.021( leggi qui ) accoglie ricorso e trasferisce docente per assistenza al padre
la sentenza merita di essere approfondita atteso che il IG. dott.ssa Romeo sposa il principio citato dall’avvocato Vincenzo La Cava contrario all’ultima ordinanza della Cassazione che riteneva legittima la graduazione della tutela.

Il caso ha riguardato una docente assunta a tempo indeterminato in data 01/09/2015 ed attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, a Messina presso l’I.C. Villa Lina Ritiro, esponeva di aver partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 203 del 8/3/2019 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale, con la quale aveva chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art. 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diversi comuni, scuole e provincie disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimento.
La stessa aveva indicato quale sede preferita quella delle scuole ricadenti nella provincia di Messina (indicate in domanda), comuni di Merì, Terme Vigliatore, Milazzo, San Filippo del Mela, Venetico, Pace del Mela, Santa Lucia del Mela, Saponara, provincia di Messina, chiedendo con apposita istanza l’accertamento del diritto alla precedenza atteso che il di lei padre, risultava portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 giusto verbale della commissione medica non più soggetto a revisione.
Deduceva che il contratto collettivo nazionale integrativo limitava fortemente il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità per le sole ipotesi di personale docente che presta “assistenza” in quanto “figlio referente unico” del “genitore con disabilità” solo all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza così vanificando le finalità proprie di cui alla legge 104/92.
La sentezna riveste importanza laddove il G.L andando contro il recente principio della Suprema Corte asserisce che ” l’inciso “ove possibile” fa riferimento ad esigenze organizzative dell’amministrazione, ossia alla sussistenza di posti vacanti e/o disponibili in pianta organica, ma non certo alle condizioni soggettive dell’assistito, sicché non consente una graduazione delle situazioni di assistenza (al genitore o al figlio), tutte parimenti meritevoli di tutela. Reputa, infine, questo decidente che il bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, giuridicamente rilevanti e costituzionalmente protetti, ossia l’interesse dell’invalido ad avere garantita l’assistenza familiare, da un lato, e l’interesse al buon andamento dell’amministrazione e alla efficiente gestione della mobilità del personale, è stato operato dall’art. 33 della legge n. 104/1992, espressamente richiamato dall’art. 601 d.lgs. n. 297/1994, sicché – contrariamente a quanto affermato dal giudice di legittimità con la recente ordinanza n. 4677 del 22/02/2021 – non può essere operato in modo difforme dalla contrattazione collettiva”.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno presentato domanda di mobilità 2021/022 ed hanno inserito tra gli allegati il verbale della commissione medica o il decret6o di omologa di contattare lo studio allo 090 346288 – 090 6010007 e visitare il sito www.avvocatovincenzolacava.it al fine di proporre ricorso all’esito della pubblicazione dei movimenti inoltrando alla mail vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it la seguente documentazione:
1.contratto immissione in ruolo.
2. ultimo cedolino;
3. domanda di mobilità 021/022
4 verbale commissione medica ex l.104/92 o decreto omologa;
5 lettera di notifica( risposta usp con punteggio)
6 mail omesso trasferimento
7 certificato storico famiglia e residenza