202110.22
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA STRASFERISCE DOCENTE MESSINESE

La Corte di Appello di Roma da ragione allo studio dell’avvocato La Cava e riforma la sentenza di primo grado trasferendo docente da Roma a Messina.
Il caso ha riguardato una docente di scuola secondaria di II grado per la classe di concorso A017- Discipline economiche e giuridiche aziendali, posto di sostegno AD03 e di essere in servizio a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1 settembre 2014 nell’ambito territoriale della provincia di Torino. Lamentava di aver partecipato alla fase B1 della mobilità per l’anno scolastico 2016/2017 per la scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A017 e di aver conseguito un complessivo punteggio di 51 punti per l’ambito 016 Regione Sicilia e 45 punti base per gli altri ambiti e lamentava che, ciò nonostante, le era stato assegnato l’ambito territoriale Lazio 010 (che corrispondeva al suo ordine di preferenza 40 nella domanda, successivo alle preferenze espresse per la Sicilia e la Calabria), venendo pretermessa quanto all’assegnazione delle sedi preferite sia da docenti assunti in fase C nel sostegno, sia da docenti assunti in fase B2 assunti negli ambiti di suo interesse e che invece avrebbero dovuto essere assunti nelle fasi posteriori a quella B1.
A dire della Corte Le doglianze dell’appellante, invece, sono fondate con riguardo agli ambiti territoriali 022, 027, 008, 012 e 002 della Regione Sicilia, in relazione ai quali le contestazioni sono specifiche e supportate da conferente documentazione (v. ricorso originario pag. 3 e 4, v. doc. 2 domanda di mobilità, doc. 5 graduatorie mobilità e doc. 6 bollettino trasferimenti Sicilia).
In particolare, risulta dagli atti che gli ambiti 022, 027, 008, della Regione Sicilia erano stati assegnato ad altri docenti nelle operazioni di mobilità delle fase C e che gli ambiti 008, 012 e 022 erano stati assegnati ad altri docenti nelle operazioni di mobilità della fase B2, all’evidenza successiva a quella B1, cui la Gorgone partecipava quale docente assunta entro l’anno scolastico 2014/2015 .
Analogamente va detto con riguardo agli ambiti Regione Calabria 0010, 0011, 0001 e 0007, assegnati dal MIUR a docenti della fase C.
A fronte di queste evidenti anomalie, incombeva all’amministrazione appellata, tenuta all’esatto adempimento degli obblighi concernenti le predette operazioni di mobilità quali aventi fonte nella legge e nel contratto collettivo, dimostrare le ragioni che avevano determinato l’attribuzione dei posti vacanti, per i quali l’appellante aveva espresso preferenza, ad altri docenti nell’ambito di fasi successive a quella B1.
in definitiva la Corte di Appello di Roma  con sentenza del 6.10.021  ( LEGGI QUI) ha cosi statuito ” Dichiara il diritto dell’appellante all’assegnazione, per la classe di concorso A017 -AD03 sostegno, in una sede nell’ambito territoriale Sicilia 022, 027, 008, 012 e 002 ovvero nell’ambito territoriale Regione Calabria 0010, 0011, 0001 e 0007 secondo l’ordine di preferenza espresso e ordina al MIUR di adottare i provvedimenti necessari al fine, tenendo conto del solo punteggio già attribuito alla docente.”
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che non hanno ottenuto trasferimento interprovinciali ne assegnazione provvisoria di contattare lo studio ai numeri 090 346288 090 6010007 e proporre immediato ricorso.