LEGGE 104/1992: DOCENTE RIENTRA A MARSALA PER ASSISTERE LA SUOCERA
Ennesima vittoria dello studio legale La Cava in materia di trasferimenti interprovinciali.
Il caso ha riguardato una docente assistita dallo studio La Cava assunta a tempo indeterminato in data 1.9.2008 attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso l’I.C. E. Pertini di Trapani .
La ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale in-detta con ordinanza ministeriale n. 182 del 23.3.020 presentando tempestiva domanda di trasferimento interprovinciale.
Con la predetta domanda la ricorrente ha chiesto accertarsi il proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell’art. 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, indicando diver-si comuni, scuole e provincie disposti secondo un proprio ordine di preferenza cosi come consentito dalla stessa normativa di riferimen-to.
In particolare la docente ha indicato quale sede preferita i di-stretti e le scuole rientranti nel comune di Marsala e comunque nella provincia di Trapani chiedendo con apposita istanza l’accertamento del diritto alla precedenza atteso che la di lei suocera, risulta portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 giusto verbale del centro medico legale Inps di Trapani.
secondo il Tribunale di Trapani con provvedimento n 4723/2020 del 18/09/2020( LEGGI QUI) ha disposto ” Ed invero, il Ministero non ha provato l’indisponibilità di posti nelle sedi richieste dal ricorrente nella domanda, limitandosi ad illustrare le distinte fasi delle operazioni di mobilità e i relativi contingenti, senza tuttavia dimostrare che le proprie esigenze organizzative non fossero iuscettibili di essere diversamente soddisfatte; di contro, il ricorrente ha documentalmente provato la sussistenza di posti disponibili sulle sedi richieste in domanda e la loro assegnazione a docenti che, pur avendo la medesima precedenza, vantavano un punteggio inferiore (v. in particolare sedi di Paceco, Trapani, Erice) rispetto alla ricorrente (cui è stato riconosciuto il punteggio di 123). Infatti, non può farsi applicazione della graduazione delle precedenze indicata nel CCNI, attribuendo alla precedenza qui riconosciuta per l’assistenza all’affine di primo grado (come del resto al genitore disabile) un valore inferiore rispetto all’assistenza al figlio o al fratello/sorella, atteso che la scelta con precedenza della sede è prevista direttamente dalle fonti normative primarie sopra richiamate (art. 33 L. 104/92 e art. 601 del d. lgs. 297/94) e non sono ravvisabili ragioni, tantomeno riconducibili ad esigenze economiche ed organizzative, per ritenere prioritaria l’assistenza al figlio o al fratello/sorella piuttosto che quella al genitore disabile.Il giudice ha dipsoto quindi il trasferimento della docente a Trapani.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che assistono parente o affini sino al terzo grado di contattare lo studio allo 090 346288 oppure visitare il sito www.avvocatovincenzolacava.it