202406.12
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LEGGE 104/1992: RICONOSCIUTO DIRITTO DI PRECEDENZA

VITTORIA

Il  diritto di precedenza doveva essere riconosciuto anche a coloro che prestavano assistenza ai soggetti portatori di handicap assoggettati a visita di revisione;
Il caso ha riguardato una docente referente del coniuge riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
la stessa aveva presentato domanda di mobilità interprovinciale, allegando il verbale attestante l’invalidità del coniuge ed invocando il proprio diritto di precedenza nell’ambito della suddetta procedura;
L’amministrazione scolastica, aveva negato il riconoscimento di detta precedenza, sul presupposto che, secondo quanto previsto dall’art. 13 p. IV del c.c.n.i. 2022/2025 e dall’ordinanza ministeriale n. 30 del 23.2.2024, ai fini del riconoscimento del diritto era necessario che “la particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza … deve avere carattere permanente”;
– che, contrariamente a quanto asserito dal Ministero convenuto, il diritto di precedenza doveva essere riconosciuto anche a coloro che prestavano assistenza ai soggetti portatori di handicap, che, al pari del di lei coniuge, erano assoggettati a visita di revisione;
Il Tribunale  di Salerno ( LEGGI QUI ) accogliendo il ricorso dell’avvocato la Cava con ordinanza del 6.6.024 ha così disposto ” accoglie il ricorso e, per l’effetto, dichiara il diritto di ::::::a partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2024/2025 avvalendosi della precedenza di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92;”
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti referenti unici di disabili in situazione di gravità di contattare lo studio allo 090 346288 al fine di proporre ricorso volto ad ottenere il trasferimento.