LEGGE 104/92: 4 DOCENTI TRASFERITE PER ASSISTERE SUOCERA, PADRE E MADRE
TRASFERITE QUATTRO DOCENTI PER ASSISTERE PADRE, MADRE E SUOCERA
Il Tribunale di Messina con sentenze n.623/2020 pubbl. il 04/06/2020, n. 610/2020 pubbl. il 28/05/2020, n. 609/2020 pubbl. il 28/05/2020 e n. 484/2020 pubbl. il 13/05/2020( leggi qui)ha accolto i ricorsi presentati dallo studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava disponendo il Trasferimento interprovinciale riconoscendo la precedenza per assistenza al padre e al suocero.
I casi hanno riguardato docenti che hanno inserito nella domanda di mobilità il verbale della commissione medica chiedendo di far valere il diritto di precedenza ed il consequenziale trasferimento.
Il tribunale di Messina ha accolti i ricorsi consentendo finalmente di poter fare rientro a casa lasciando definitivamente le sedi di titolarità del nord.
Il Tribunale ha disposto “Va rilevato che dall’art. 13, punto IV, del CCNI 31 dicembre 2018 emerge che la preferenza ex art. 33, commi 5 e 7, della L. 104/92, viene riconosciuta al figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità solo limitatamente ai trasferimenti nella stessa provincia, alla presenza di determinate condizioni. Tuttavia, l’art. 13 del CCNI, nella parte indicata, appare in contrasto con l’art. 33 della l. 104/1992, e va pertanto disapplicato, in quanto la disposizione di legge citata prevede il diritto a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere in favore di ogni dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti£ e conseguentemente ha ordinato il trasferimento.
Lo Studio dell’avvocato La Cava ha ottenuto i maggiori successi in materia di trasferimenti interprovinciali per assistenza ai parenti ed affini sino al terzo grado consentendo a centinaia di docenti di ottenere la sede ove è collocato il disabile affetto da invalidità ex art 3 c. 3 legge 104/1992.
In particolare lo studio ha ottenuto successi presso: La Corte di Appello di Catanzaro ed i Tribunali di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Catania, Palermo, Termini Imerese, Roma, Potenza, Lodi, Brescia, Vicenza, Asti, Ravenna, Viterbo, Vercelli, Vibo Valentia, Cosenza, Pisa, Monza, Patti, Gela,Paola, Genova, Napoli, Catanzaro, Crotone, Taranto, Vicenza, Marsala.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno presentato domanda di mobilità 2020/2021 ed hanno espressamente inserito la precedenza ( con domanda integrativa cartacea o con il verbale della commissione medica) di proporre, all’esito della pubblicazione dei movimenti ( 29.6.2020) ricorso d’urgenza ex art 700 cpc volto ad ottenere il trasferimento entro il 31.8.020.
Ecco i documenti necessari per aderire e da inoltrare alla mail: vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it:
a. Domanda di mobilità 2020/2021;
b. Reclamo avverso il mancato riconoscimento della precedenza;( se proposto)
c. Lettera di notifica( risposta usp con il punteggio) ;
c. Mail omesso trasferimento;
d. Bollettino dei trasferimenti;
e. Ultima busta paga;
f. Contratto di immissione in ruolo;
g. Autocertificazione dei familiari (parenti o affini sino al terzo grado)del disabile che attestano impossibilità oggettiva ad assisterlo e/o altra documentazione;( ove non si prova che si è conviventi)
g. Verbale della commissione medica di invalidità del disabile in situazione di gravità(art 3 comma 3 non rivedibile);
h. Certificato storico di famiglia( del disabile);
i. Certificato di residenza del docente e del disabile;
l. Attestati dei permessi ex. l.104/1992 ottenuti dalla scuola;
m. autocertificazione del disabile che non presta il consenso al trasferimento del docente ad altra sede;
Per maggiori informazioni contattare lo studio allo 090 346288