MANCATA PARTECIPAZIONE DAD: Illegittima la sanzione al docente
Ancora una vittoria:
il caso ha riguardato un docente al quale il dirigente scolastico aveva disposto la trattenuta stipendiale in virtù di asserite assenze ingiustificate per la mancata partecipazione alle attività didattiche e ha ritenuto altresì ingiustificate le assenze del ricorrente non ritenendo tali giorni utili, né, ai fini della retribuzione, né, ai fini pensionistici, previdenziali e di carriera,
Inoltre per quanto riguarda, infine, l’addebitata “Assenza dal servizio in attività DAD dal giorno 30 marzo 2020 all’8 aprile 2020 compreso per un totale di giorni 10.” il Tribunale, precisato che, ai fini del decidere, può essere preso in considerazione solo il periodo temporale specificato nella nota prot. n. 3307/2020 del 9 aprile 2020, ritiene che l’amministrazione resistente non abbia soddisfatto in proposito l’onere della prova sulla stessa gravante.
18. Come, infatti, si legge nella nota ministeriale 388/2020 del 17.3.2020, attuativa del d.l. 17.3.2020 n. 18, avente a oggetto “emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus – Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”, con la quale, secondo la prospettazione di parte ricorrente (v. ricorso), si porrebbe in contrasto il decreto del 29.4.2020 (doc. 2 fasc. ric.), per didattica a distanza (DAD) si intende quanto segue: “il collegamento diretto o indiretto, immediato o differito, attraverso videoconferenze, videolezioni, chat di gruppo; la trasmissione ragionata di materiali didattici, attraverso il caricamento degli stessi su piattaforme digitali e l’impiego dei registri di classe in tutte le loro funzioni di comunicazione e di supporto alla didattica, con successiva rielaborazione e discussione operata direttamente o indirettamente con il docente, l’interazione su sistemi e app interattive educative propriamente digitali: tutto ciò è didattica a distanza. Il solo invio di materiali o la mera assegnazione di compiti, che non siano preceduti da una spiegazione relativa ai contenuti in argomento o che non prevedano un intervento successivo di chiarimento o restituzione da parte del docente, dovranno essere abbandonati, perché privi di elementi che possano sollecitare l’apprendimento. La didattica a distanza prevede infatti uno o più momenti di relazione tra docente e discenti, attraverso i quali l’insegnante possa restituire agli alunni il senso di quanto da essi operato in autonomia, utile anche per accertare, in un processo di costante verifica e miglioramento, l’efficacia degli strumenti adottati, anche nel confronto con le modalità di fruizione degli strumenti e dei contenuti digitali – quindi di apprendimento – degli studenti, che già in queste settimane ha offerto soluzioni, aiuto, materiali. E’ ovviamente da privilegiare, per quanto possibile, la modalità in “classe virtuale”.”.
A fronte, dunque, delle allegazioni del ricorrente che ha dedotto (producendo a sostegno di quanto argomentato i docc. 10, 10a, 10b, 10c, non specificamente contestati da parte convenuta) di aver costantemente mantenuto il contatto con gli studenti attraverso l’invio di materiale audiovisivo e/o documentale, non senza aver prima condiviso con loro, ove ritenuto necessario, una personale spiegazione propedeutica alla comprensione dell’argomento, di essersi prodigato a restituire singolarmente, una volta corretti, gli elaborati svolti dagli allievi in modo che potessero comprendere gli errori commessi ed evitare di ripeterli, nonché di avere, in caso di dubbi, problemi o perplessità da parte degli studenti, sempre offerto loro la possibilità (utilizzata) di interagire con il ricorrente stesso attraverso gli strumenti ufficiali,
Orbene, il prof. Russo nell’arco delle 6 settimane che vanno dal 9 marzo al 22 aprile, corrispondenti a circa 140 ore di lezione frontale, ha utilizzato la piattaforma GMEET per i collegamenti in videolezione in compresenza con i docenti titolari della disciplina, per un totale di circa 5 ore di lezione in sincrono con gli studenti. Su 9 classi a lui assegnate ha mantenuto un contatto sporadico con gli studenti di 5 classi trascurando del tutto le altre 4 classi a lui assegnate. [ALL. 8 ore di lezione svolte].”.
20. Orbene, ritiene il giudicante che al fine di provare l’addebitata assenza dal servizio, il Ministero avrebbe dovuto allegare puntualmente e, quindi, provare, per ogni singolo giorno in contestazione, la specifica tipologia di attività didattica a distanza che il ricorrente avrebbe avuto l’obbligo di svolgere, l’orario nel quale detta attività di insegnamento avrebbe dovuto avere luogo e il tempo per il quale avrebbe dovuto protrarsi, posto che, altrimenti, può discutersi della eventuale incompletezza della didattica a distanza erogata dal docente e, di conseguenza, della eventuale negligenza/imperizia della sua prestazione lavorativa, ma non può configurarsi la fattispecie dell’assenza dal servizio, oggetto, invece, del presente giudizio.
In altri termini, non esaurendosi la DAD nelle videolezioni in compresenza con i docenti titolari della disciplina mediante la piattaforma Gmeet il Ministero avrebbe dovuto specificamente allegare e provare il numero di ore di lezione in sincrono con gli studenti che il ricorrente avrebbe dovuto effettuare in ciascuno dei giorni sopra precisati e che, invece, non ha svolto.in conclusione con la Sentenza n. 125/2023 al Tribunale non è possibile accertare quale fosse l’orario delle lezioni del docente o in vigore alla data di sospensione delle attività; né, d’altra parte, quale fossero gli orari delle videoconferenze stabiliti per i giorni 30 e 31 marzo, 1, 2, 3 aprile 2020.
Il Tribunale accogliendo il ricorso proposto dall’avvocato La Cava ha dichiarato l’insussistenza della assenza ingiustificata del ricorrente dalle attività collegiali e dalle attività didattiche;
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