202009.10
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MOBILITA’ 016: TRASFERITA DOCENTE AGRIGENTINA ASSUNTA ANTE 2014

Ancora un successo dello studio legale La Cava .
Il Tribunale di Messina con sentenza n. 1038/2020 del 08/09/2020 ( Leggi qui) ha statuito il principio secondo cui gli assunti ante 2014 e/o 2015 da Gae devono essere trasferiti.
Il Caso ha riguardato una docente assunta il 1 settembre 2012 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con contratto a tempo indeterminato quale docente di scuola primaria, posto comune, con titolarità in provincia di Modena.
La stessa aveva partecipato alla fase B1 delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2016/2017 provenendo da GAE senza ottenere il movimento richiesto (trasferimento interprovinciale per la scuola dell’infanzia/passaggio di ruolo interprovinciale nella primaria), e di essere assegnata all’I.C. Tremestieri di Messina, ha chiesto nei confronti del M.I.U.R., dell’Ufficio scolastico regionali della Sicilia, dell’Ambito territoriale per la provincia di Messina e di tutti i docenti: inseriti nell’elenco dei trasferimenti e passaggi di ruolo del personale docente di ruolo, a.s. 2016/2017 scuola primaria; immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell’art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell’8 aprile 2016; immessi in ruolo entro l’a.s. 2015/16, e provenienti da GAE; di scuola primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3, C, D.
La stessa ha chiesto di: accertare l’illegittimità del bollettino dei movimenti della scuola primaria dell’ambito territoriale di Agrigento 003 e seguenti del 29 luglio 2016 nonché della nota mail ricevuta in pari data nella parte in cui non le è stato concesso il passaggio della scuola infanzia alla scuola primaria presso l’ambito richiesto, disapplicandoli, e di condannare l’amministrazione scolastica a provvedere al proprio trasferimento, anche in soprannumero, presso l’ambito territoriale “Sicilia A003” e seguenti nella Provincia di Agrigento ovvero in via ulteriormente gradata in uno degli Ambiti Territoriali (oggi comune) di cui alla domanda, secondo l’ordine indicato e in considerazione del punteggio di titolarità e comunque nella Regione Sicilia; ha chiesto comunque di ordinare alle amministrazioni resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche, se del caso, per l’a.s. 2019/2020 e ss. ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai controinteressati.
Il giudice nell’accogliere il ricorso ha rilevato che ” Mediante detto accantonamento, i docenti che erano stati immessi in ruolo su un piano di parità e con il punteggio rispettivamente posseduto dalla graduatoria del concorso 2012 e da G.A.E. sono stati inspiegabilmente collocati in due fasi successive, con precedenza per i primi. Questa ingiustificata differenziazione ha quindi sconvolto il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità avente natura concorsuale, poiché basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, i titoli e le situazioni personali e familiari dell’interessato, con predeterminazione di specifici punteggi. Pertanto, in mancanza di altre ragioni ostative, la ricorrente, assunta entro l’a.s. 2014/2015 e quindi rientrante nella fase B1 della mobilità, con 39 punti, avrebbe dovuto essere assegnata all’ambito Sicilia A003 – provincia di Agrigento -, rispetto al quale aveva espresso prioritariamente preferenza (al terzo posto) nella domanda di mobilità 2016/2017, mentre dal bollettino dei movimenti della scuola primaria pubblicato dall’USP di Agrigento il 29 luglio 2016 si evince ed è stato confermato dal Ministero che le sono stati preferiti docenti ricompresi nelle fasi B2, B3 e C (per l’accantonamento dei relativi posti), anche se con minor punteggio.”.
In conclusione il giudice ha dichiarato ” il diritto di Maria Rosalba Randisi ad ottenere – con riferimento alla mobilità straordinaria del personale docente 2016/2017 per la scuola primaria, posto comune – la titolarità dell’Ambito Sicilia A003 – provincia di Agrigento; condanna il M.I.U.R. a provvedere al trasferimento interprovinciale della ricorrente presso una scuola dei comuni già rientranti in detto Ambito a far data dal 1 settembre 2019″.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti assunti ante 2014 e/o 2015 da Gae di contattare urgentemente lo studio allo 090 346288 ed inoltrare via mail ( vincenzo.lacava@avvocatovincenzolacava.it) la seguente documentazione:
1. domanda di mobilità 2016
2. ultimo cedolino;
3.lettera di notifica 2016( risposta usp con punteggio) ;
4.contratto di immissione in ruolo;