202110.14
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MOBILITA’ E L.014/1992: TRASFERITA DOCENTE PER ASSISTERE IL PADRE

ANCORA UNA VITTORIA PER LO STUDIO LEGALE LA CAVA IN MATERIA DI PRECEDENZA NEI TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI PER ASSISTENZA AL GENITORE DISABILE EX L.014/1992

Il caso  ha riguardato una docente alla quale non era stato riconosciuto il diritto di precedenza previsto dall’art. 33 comma 5 legge 104/1992 in favore del lavoratore che presta assistenza al familiare in condizione di handicap grave.
Il miur rigettava la sua richiesta di trasferimento interprovinciale verso le scuole ubicate presso l’Ambito territoriale della provincia di Messina o comunque in uno degli ambiti territoriali di cui alla domanda, secondo l’ordine ivi indicato, che le avrebbero consentito di prestare assistenza continua al padre gravemente disabile.
La ricorrente, docente di scuola primaria posto comune titolare in provincia di Milano, attualmente in servizio a Messina in assegnazione provvisoria presso I.C. Villa Lina (Messina), in sede di domanda di mobilità interprovinciale per l’anno scolastico 2021-2022, al fine di ottenere il riconoscimento del predetto diritto, aveva inoltrato all’amministrazione resistente apposita istanza e allegato alla stessa documentazione attestante la condizione di handicap in situazione di gravità di cui all’art. 3 comma 3 della legge 104/1992 in cui versa il padre , unitamente alle dichiarazioni di legge.
Chiedeva quindi il riconoscimento, nell’ambito della procedura di mobilità, della precedenza prevista dagli artt. 33 comma 3 e 5 della l.104/1992.
A fronte della predetta istanza, in sede di evasione delle domande di mobilità, il MIUR non riconosceva alla ricorrente la precedenza richiesta, dando applicazione all’Ordinanza Ministeriale n.106/2021, attuativa a sua volta dell’art. 13 CCNI del 31/12/2018, il quale non riconosceva la precedenza di cui all’art. 33 comma 5 legge 104/1992 alla figlia che presta assistenza continua ed esclusiva al padre disabile in situazione di gravità nell’ambito delle procedure di mobilità interprovinciale dei docenti.
La ricorrente chiedeva quindi, previo riconoscimento della precedenza richiesta, di disporre il trasferimento in provincia di Messina, secondo l’ordine di precedenza indicato in domanda.
il Tribunale di Messina con sentenza del 14.10.2021 ( leggi qui) ha accolto il ricorso e disposto ” ordina all’Amministrazione scolastica resistente di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all’art. 33, comma 5, l. 104/1992;
L’avocato La Cava che ha ottenuto i maggiori successi in materia di precedenza ex l.104/1992 consiglia a tutti i docenti referenti unici del parente e/o affine disabile di proporre immediato ricorso volto ad ottenere il trasferimento interprovinciale contattando lo studio al num 090 346288