202101.27
0

MOBILITA’ E L.104/1992 ASSISTENZA PADRE: TRASFERITA DOCENTE DI FAVARA

MOBILITA’ E L.104/1992 PER ASSISTENZA AL PADRE: TRASFERITA DOCENTE DI FAVARA.
Ancora una vittoria da parte dello studio legale dell’avvocato Vincenzo La Cava in materia di legge 104/1992.
La precedenza per parenti ed affini sino al terzo grado deve essere  riconosciuta a condizione che sia stata inserita nella domanda di mobilità e vale quale precedenza nei trasferimenti interprovinciali.

Il caso ha riguardato una docente assistita dall’avvocato Vincenzo La Cava che ha chiesto il riconoscimento del diritto al trasferimento interprovinciale per l’anno scolastico 2019/2020 presso una sede viciniore al Comune di residenza di Favara, in virtù della precedenza prevista dall’art. 33, comma 5, L. n. 104/1992 quale referente unico del padre in condizione di handicap grave.
la stessa ha seguito il consiglio del legale allegando nella domanda di mobilità il verbale della commissione medica.

Il Tribunale di Catania con sentenza del 21.1.2021( LEGGI QUI) ha disposto che “La norma contrattuale, nella specie si pone nella parte sopra evidenziata in aperta violazione del diritto all’assistenza di persone legate da uno stretto vincolo di parentela o di affinità di sicura rilevanza costituzionale. A ciò si aggiunga che la clausola del CCNI mobilità del personale docente, nel limitare la preferenza accordata al docente figlio referente unico che assista genitore affetto da handicap in situazione di gravità alla sola mobilità provinciale, appare discriminante e non coerente, negando paradossalmente la maggior tutela proprio a quei docenti che siano stati assegnati a sedi lontane dalla loro residenza, risultando quindi manifestamente lesiva della norma imperativa del citato art. 33 l. 104/1992 e succ. mod., come interpretato dalla Suprema Corte di Cassazione. Appare incoerente, inoltre, il riconoscimento del suddetto diritto ai fini dell’assegnazione provvisoria annuale, e non nell’ambito della mobilità interprovinciale”.
Nel caso di specie la ricorrente, docente di scuola primaria residente in Favara (AG), ha dedotto e documentato di avere partecipato alle operazioni di mobilità 2019/2020 per ottenere il trasferimento nella provincia di Agrigento e di avere chiesto il riconoscimento del diritto di precedenza per assistere il padre , portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 comma 3, L. n. 104/1992, con il quale convive e di cui è referente unico.
Parte ricorrente ha fornito, altresì, un principio di prova in merito all’esistenza di posti disponibili nella provincia di Agrigento.
Il Tribunale di Catania ha quindi ordinato: “di assegnare la ricorrente ad una sede di servizio nella provincia di Agrigento ad essa spettante in base al diritto di precedenza in questa sede riconosciuto, secondo l’ordine di preferenza indicato nella domanda”.
L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che si appresteranno a presentare domanda di mobilità 021/022 di contattare lo studio allo 090 346288 ( che ha ottenuto i maggiori successi in materia di precedenza ex legge 104/1992 in tutto il territorio nazionale) e di inserire tra gli allegati sia il verbale della commissione medica ( o decreto di omologa) sia una istanza cartacea che sarà predisposta dallo studio.
Tutte le news sulla nuova procedura di mobilità saranno presenti anche sul sito www.avvocatovincenzolacava.it oltre che sul gruppo fb ” Mobilità scuola 2021/20222.