202002.13
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MOBILITA’ E L.104/1992 : TRASFERITA DOCENTE PER ASSISTERE LA MADRE

Con ordinanza cautelare del 12.2.2020( leggi qui)  il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto trasferisce docente per assistere la madre disabile.
Il Caso ha riguardato una docente di scuola secondaria, assunta in data 13 ottobre 2015; di essere attualmente in servizio presso l’I.S. “Jaci” di Barcellona Pozzo di Gotto;
La stessa aveva partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza n. 203 dell’8 marzo 2019; di aver chiesto l’accertamento del proprio diritto alla precedenza nel trasferimento ai sensi dell’art. 33, comma 3 e 5 legge 104/1992, dovendo assistere la madre.
Nel corso del giudizio la ricorrente assistita dall’avvocato Vincenzo La Cava e seguendo i consigli dello stesso aveva allegato alla domanda di mobilità sia il verbale rilasciato dalla commissione medica che domanda cartacea fornita dallo studio legale.
Il Giudice del lavoro ha stabilito che ” Tanto premesso, va osservato che, dalla documentazione prodotta, si evince che la madre della ricorrente risulta essere portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. 104/1992 (cfr. certificato della commissione medica allegato al fascicolo della ricorrente),
Tale circostanza, documentalmente provata, fa ritenere che, nel tempo necessario per la definizione del giudizio di merito, l’istante riceverebbe un imminente ed irreparabile pregiudizio nella sua sfera personale e familiare, ove si consideri l’impossibilità di prestare le necessarie cure alla madre vedova, riconosciuta, come già detto, portatrice di handicap grave, e ciò in spregio ai precetti costituzionali di cui agli articoli 3, comma 2 e 38 della Costituzione, dell’articolo 26 della Carta di Nizza, nonché della Convenzione delle Nazioni Unite del 13/12/2006 sui diritti dei disabili, ratificata con legge 18/2009.
Sussiste altresì, nella vicenda in esame, il requisito del fumus boni iuris.
Sul punto, va rilevato che, nel settore scolastico, opera l’art. 601 del d.lgs. 297/1994, il quale, al primo comma, sancisce che gli artt. 21 e 33 della legge 104/1992 “si applicano al personale di cui al presente testo unico”, mentre, al secondo comma, dispone che tali norme “comportano la precedenza all’atto della nomina in ruolo, dell’assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”.
Nonostante il disposto di legge, il CCNL sulla mobilità del 6 marzo 2019 esclude espressamente dal beneficio in esame quei docenti, come la ricorrente, che, dovendo prestare assistenza al genitore affetto da handicap grave abbiano fatto richiesta di mobilità tra province diverse.
Tale limitazione appare illegittima poiché in chiaro contrasto con le previsioni della legge n. 104/1992 (come detto espressamente applicabili al personale della scuola, in virtù del richiamo operato dal citato Testo unico), le quali estendono il beneficio in parola ai familiari del disabile che facciano richiesta di mobilità, senza possibilità di differenziare tra mobilità provinciale e mobilità interprovinciale”.
in definitiva il Tribunale di Barcellona P.G. ha disposto accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al MIUR di trasferire definitivamente la docente presso un istituto scolastico ricompreso nella provincia di Messina secondo l’ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità 2019/2020 e con la precedenza di cui all’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992″;
L’avvocato La Cava che ha ottenuto i maggiori successi in ambito di precedenza ex l.,104/1992 consiglia a tutti i docenti referenti unici di parenti ed affini sino al terzo grado di contattare lo studio allo 090 346288 o seguire tutte le istruzioni sulla corretta compilazione della prossima domanda di mobilità presenti sul sito: www.avvocatovincenzolacava.it