MOBILITA’ E L.104/1992 :TRIBUNALE DI GELA TRASFERISCE DOCENTE PER ASSISTERE GENITORE
Con ordinanza del 29/08/2019 Il Tribunale di Gela ( leggi qui) accoglie il ricorso presentato dallo studio dell’avvocato Vincenzo La Cava e trasferisce docente da Monza a Gela.
il Tribunale ha stabilito che “La distinzione operata dalla contrattazione collettiva, invero, non trova alcun fondamento all’interno del quadro normativo di riferimento, né all’interno del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione di cui al d.lgs. n. 297/1994, che espressamente al citato art. 601 riconosce tale precedenza in sede di nomina in ruolo oltre che in sede di mobilità, né all’interno della stessa L. n. 107/2015 (recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”), laddove non si rinviene alcuna disposizione che statuisca diversamente, ovvero che statuisca in senso contrario rispetto alla precedenza riconosciuta.
Non trova giustificazione, infatti, la disparità di trattamento tra docenti che partecipano alla mobilità provinciale e quelli che, come l’odierno ricorrente, partecipano alla mobilità interprovinciale, essendo tale distinguo del tutto estraneo alla disciplina nazionale”
In definitiva ha disposto ” accerta e dichiara la sussistenza del diritto di precedenza ex art. 33, co. 5 e 7 L. n. 104/1992 in favore della ricorrente nelle operazioni di mobilità interprovinciale per l’a.s. 2019/2020;
l’Avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti che hanno inserito nella domanda di mobilità interprovinciale la precedenza per assistere il parente e/o affine sino al terzo grado di contattare lo studio allo 090 346288 ed inoltrare alla mail vincenzo.,lacava@avvocatovincenzolacava.it la documentazione necessaria per ricorrere presente sul sito www.avvocatovincenzolacava.it