201807.30
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MOBILITA’: I Tribunali di Parma e Catania trasferiscono 4 docenti catanesi assunte ante 2014 e 2015. Avevano la priorità

Questa volta sono contemporaneamente quattro le docenti( e tutte catanesi) ed essere trasferite e tutte difese dall’avvocato La Cava che da sempre lotta contro le illegittimità della legge 107/2015 che non ha fatto altro che disgregare nuclei familiari favorendo docenti con poche esperienza lavorativa.
I provvedimenti arrivano rispettivamente dal Tribunale di Parma ( dispositivo Sentenza n. 162/2018 pubbl. il 18/07/2018 RG n. 903/2017)  ed altri tre provvedimenti resi dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, di cui due dal dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto,n. cronol. 29493/2018 del 23/07/2018 RG n. 8614/2017 cronol. 29573/2018 del 24/07/2018 RG n. 8939/2017  ed una sentenza resa dalla dott.ssa Scardillo altre tre docenti vengono trasferite a Catania.( leggi qui) ( leggi qui) ( leggi qui) ( leggi qui)
Nel primo caso la ricorrente, di origini Catanesi proveniva dalla graduatorie ad esaurimento, assunta a tempo indeterminato in data 4.9.2012 ed in servizio presso I.C. Sanvitale Fra Salimbene di Parma.
Con ricorso ordinario la docente ha lamentato la mancata precedenza, quale docente assunta ante 2014/015, nella c.d fase B1 alle successive fasi B2, B 3 , C e D, atteso che docenti con punteggio inferiore idonei del concorso 2012 hanno partecipato alla preedetta procedura ed ottenuto per la medesima sede.

Con Sentenza n. 162/2018 pubbl. il 18/07/2018( si attendono le motivazioni, leggi il dispositivo) il tribunale di Parma ha acclarato “il diritto della ricorrente ad essere assegnata presso una scuola primaria, su posto comune, sita nell’ambito territoriale Sicilia 0010 o, in subordine, in uno degli ambiti territoriali della regione Sicilia, secondo l’ordine di preferenza da essa espresso nella domanda di mobilità, con decorrenza giuridica dall’anno scolastico 2016/2017 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed i suoi organi periferici convenuti in giudizio ad adottare le misure ed i provvedimenti necessari

Negli altri tre provvedimenti resi dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, si trattava di docenti assunti ante 20914 e 2015 da Gae.
Il Tribunale di Catania ( entrambi i giudici) sull’assunto della illegittima riserva dei posti concessi agli idonei del concorso 2012 nella procedura di mobnilità 2016 ha acclarato che ” In tale fase di mobilità la riserva accordata agli idonei del concorso del 2012 risulta irragionevole rispetto all’anzianità lavorativa e anagrafica dei soggetti coinvolti e non trova ragioni né di merito (molti degli iscritti alle GAE sono soggetti risultati tra gli idonei a precedenti concorsi per titoli ed esami, a sottacere dell’esperienza di docenza pratica acquisita mercé le numerose supplenze) né legate al principio del pubblico concorso di cui all’art. 97 Cost (non si tratta comunque, neanche per gli iscritti nelle GM del 2012, di soggetti che hanno superato il concorso pubblico, ossia che hanno avuto accesso al ruolo della pubblica amministrazione tramite l’ordinaria modalità prevista dal costituente, ma di soggetti che reputati idonei ed assunti per mero scorrimento della relativa graduatoria” ordinando così alle amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di competenza, di assegnare alla parte ricorrente la sede di servizio provinciale di cui alle preferenze espresse dalla stessa sulla base del criterio del punteggio, omesso ogni accantonamento di posti in favore dei docenti immessi in ruolo dalla graduatoria degli idonei del concorso ordinario del 2012″
Lo studio dell’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti assunti ante 2014 e 2015 da Gae di aderire al ricorso inoltrando la documentazione richiesta e presente sul nostro sito : www.avvocatovincenzolacava.it oppure contatta lo studio allo 090 346288.