202007.28
0

MOBILITA’: TRIBUNALE NAPOLI NORD TRASFERISCE DOCENTE CASERTANA PER ASSISTERE IL PADRE

QUESTA VOLTA A DARCI RAGIONE E’  ANCHE IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD.
IL DIRITTO DI PRECEDENZA  PER ASSISTENZA AL PADRE VA’ RICONOSCIUTO ANCHE NELLA MOBILITA’ INTERPROVINCIALE.
Con la Sentenza n. 2486/2020 pubbl. il 14/07/2020 ( clicca qui) lo studio dell’avvocato La Cava ottiene un’altra importante vittoria presso il Tribunale di Napoli Nord che và ad aggiungersi ai Tribunali di: Monza: Trib Catanzaro: V. Trib. Gela:V. Trib. Genova: V. Trib Termini Imerese: V. Trib. Tivoli: V. Trib Patti:V. trib Roma:V. Trib. Messina: V. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto: V. Tribunale di Vicenza;V. Trib. Ravenna;V. Trib Palermo:V. trib Brescia:V. trib Napoli;V. Trib Catania; Trib Vercelli;V. trib Potenza;V. Trib Monza;V. Trib Asti:V. Trib Pisa:V. tribunale di Tivoli: v. Tribunale di Lodi; V. Trib. Paola;V. trib. Vibo Valentia; V. Trib Crotone: v. Tribunale di Trapani;V. Trib. Taranto:V. Corte di Appello di Catanzaro;Trib. Alessandria, Cosenza, Trib. Viterbo.
Il caso ha riguardato una docente assistita dallo studio legale La Cava in servizio in assegnazione provvisoria presso I.C. di San Marcellino, Caserta.
La stessa risultava essere l’unico parente in grado assistere l’anziano padre, l’istante ha censurato la decisione dell’amministrazione scolastica di riconoscere la precedenza per l’assistenza al genitore disabile solo ai fini dei trasferimenti all’interno di una stessa provincia o delle utilizzazioni provvisorie, escludendola invece nei trasferimenti interprovinciali, evidenziando in punto di diritto che l’art. 13, punto IV del CCNL dell’11.04.2017 – prorogato anche per la mobilità 2018-2019 – come risulta illegittimo nella parte in cui riconosce il diritto di precedenza al docente figlio referente unico di genitore disabile solo per la mobilità provinciale e non anche ai docenti che partecipano alla mobilità interprovinciale e che la normativa contrattuale contrasta con le disposizioni dell’art. 33 Legge 104/1992.
L’istante consigliata dall’avvocato La Cava ha inserito nella domanda di mobilità interprovinciale la predetta precedenza ed Il Tribunale di Napoli Nord ha statuito ” Sulla base di quanto esposto, accertata la natura imperativa delle disposizioni in esame, va dichiarata la nullità del CCNI, nella parte in cui nega la precedenza nelle operazioni di trasferimento interprovinciale al docente che assiste un soggetto portatore di handicap grave e, conseguentemente, va riconosciuto alla ricorrente il diritto di precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 nelle operazioni di mobilità interprovinciale sia per l’A.S. 2019/2020, secondo l’ordine di preferenza indicato nella istanza ritualmente presentata in via amministrativa e, per l’effetto, va ordinato all’Amministrazione convenuta di disporne il conseguente trasferimento” .

L’avvocato La Cava consiglia a tutti i docenti attualmente in servizio presso una delle superiori sedi e che hanno inserito nella domanda di mobilità interprovinciale il verbale della commissione medica ex l.104/1992( o il decreto di omologa) di contattare lo studio allo 090 346288 e proporre ricorso d’urgenza.